Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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stione (art. 269 cpv. 2 lett. l CPP), è coerente che possa farlo anche l’autorità di perseguimento penale amministrativo competente in materia. È necessario precisare che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 90a capoversi 4 e 5 LATer, il procedimento non sarà ripreso dal MPC in applicazione del CPP bensì rimarrà di competenza dell’autorità di perseguimento penale amministrativo (v. il commento relativo agli art. 153 segg., Misure di sorveglianza segrete). Va detto che il perseguimento dei reati menzionati alla lettera d può rientrare nella competenza sia dell’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) sia dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (art. 90 cpv. 1 e 90a cpv. 4 LATer).
Nell’ambito della LGD il tentativo di conferire il diritto di sorvegliare la corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni alla competente autorità di perseguimento penale amministrativo, ossia alla CFCG, è fallito. Infatti, dal messaggio del Consiglio federale, da leggersi in riferimento all’articolo 134 LGD, si evince che il diritto di disporre la sorveglianza doveva essere concesso a tutte le autorità applicanti la LGD384. Tuttavia il Consiglio federale ha poi proposto, con l’approvazione del Parlamento, soltanto un adeguamento dell’articolo 269 capoverso 2 lettera m CPP e quindi soltanto le autorità di perseguimento penale ordinario possono ricorrere alla sorveglianza, e non la CFCG cui non si applica il CPP. Sarebbe incoerente mantenere la normativa che permette all’autorità di perseguimento penale ordinario di disporre la sorveglianza, mentre, per lo stesso reato, l’autorità di perseguimento penale amministrativo non può farlo. Quanto precede spiega il caso di sorveglianza introdotto alla lettera e. Questo caso, che riguarda l’articolo 130 capoverso 2 LGD, non deve coprire soltanto i reati di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera a LGD come prevede il vigente articolo 269 capoverso 2 lettera m CPP, ma anche quelli di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera b LGD. Infatti continuare a non permettere il ricorso alla pertinente misura di sorveglianza segreta per il reato di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera b LGD in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD, non sarebbe coerente, poiché sia questo reato sia quello di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera a, in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD, possono essere commessi per mestiere e in banda e per essi è prevista la medesima pena. Inoltre, l’argomento secondo cui i reati di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD sono molto spesso commessi nell’ambito della criminalità organizzata e in relazione al riciclaggio di denaro, il che giustifica il ricorso a misure d’inchiesta più incisive come la pertinente sorveglianza, vale anche per il reato di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD, tanto più che spesso vi sono determinate sovrapposizioni e problemi di delimitazione tra le lettere a e b. Fare luce sulle organizzazioni criminali connesse con i reati da sussumere sotto la lettera b non è quasi possibile senza ricorrere alle misure di sorveglianza segrete. Infine, le violazioni di cui all’articolo 130 capoverso 1 lettera b in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD sono spesso strettamente legate ai reati secondo l’articolo 130 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 130 capoverso 2 LGD, il che ha per conseguenza che, senza l’estensione effettuata, la cernita degli elementi di prova ottenuti e utilizzabili sarebbe difficile se non impossibile e che tali elementi potrebbero essere utilizzati soltanto in parte.
Art. 219 Impiego di apparecchi tecnici speciali di sorveglianza del traffico delle
telecomunicazioni
Sotto il profilo materiale l’articolo 219 riprende l’articolo 269bisCPP adeguandolo formalmente alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Non sarà necessario che il Consiglio federale emani una nuova ordinanza in applicazione del capoverso 2. Potrà infatti limitarsi a
384 FF 2015 6966 seg.