Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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1 Osservazioni preliminari
Nel presente rapporto per «diritto penale ordinario» s’intende il diritto penale la cui applicazione è affidata alle autorità di perseguimento penale istituite dal Codice di procedura penale (CPP)1, per opposizione al diritto penale amministrativo la cui applicazione compete alle autorità amministrative della Confederazione. Analogamente, la «procedura penale ordinaria» si riferisce alla procedura retta dal CPP e va distinta dalla procedura di diritto penale amministrativo. Di conseguenza, per «autorità penali ordinarie» s’intendono le autorità penali ai sensi degli articoli 12 e seguenti CPP per opposizione alle autorità incaricate di perseguire i reati di diritto penale amministrativo.
2 Situazione iniziale
2.1 Necessità e obiettivi della revisione
2.1.1 Legge sul diritto penale amministrativo
2.1.1.1 Genesi
La legge federale del 22 marzo 19742 sul diritto penale amministrativo (DPA) è scaturita dalla necessità di adeguare la legge sulle dogane nell’intento di fornire ai suoi destinatari le stesse garanzie presenti nella procedura penale ordinaria3. Constatando che lacune simili esistevano anche in altre leggi di diritto fiscale si era deciso di adottare una legge specifica al fine di uniformare le regole di questo ambito del diritto4. Fino ad allora, infatti, la procedura penale amministrativa si basava su due sezioni della legge federale del 15 giugno 19345 sulla procedura penale, che tuttavia si applicavano soltanto se non altrimenti disposto da norme della legislazione speciale, molto numerose e divergenti6. La DPA è stata quindi ideata allo scopo di «rimuovere questo frazionamento del materiale giuridico e migliorare la procedura secondo i principi moderni dello Stato di diritto», ispirandosi alle garanzie della Convenzione del 4 novembre 19507 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; in particolare: diritti delle parti, disciplinamento dei provvedimenti coercitivi e controllo giudiziario delle decisioni dell’amministrazione) in vista dell’adesione della Svizzera a quest’ultima8.
In tal modo la DPA intendeva preservare la competenza tradizionale dell’amministrazione in materia penale amministrativa. Infatti, se avessero dovuto occuparsi delle inchieste, gli organi inquirenti cantonali sarebbero stati oberati dalla complessità delle leggi amministrative poiché non disponevano né del tempo né delle conoscenze necessarie9.
L’introduzione di una legge speciale permetteva anche di tenere conto del fatto che in numerosi settori le violazioni degli obblighi di diritto amministrativo costituiscono un fenomeno di massa cui bisogna rispondere rapidamente con sanzioni. A tal fine è necessaria una procedura meno
1 RS 312.0
2 RS 313.0
3Messaggio DPA, 728
4Messaggio DPA, 729
5RU 50 769; la legge è stata abrogata il 1° gennaio 2011 con l’entrata in vigore del CPP (RU 2010 1881 segg. 2020, 2021).
6Messaggio DPA, 735
7 RS 0.101
8 Messaggio DPA, 735, 736
9 Messagio DPA, 736