Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo

Secondo l’articolo 23 capoverso 1 DPA vigente, gli atti punibili commessi da minori sono in via di principio istruiti e giudicati dall’amministrazione e non dall’autorità competente per i minori. D’ora innanzi solo quest’ultima sarà competente per i minori (art. 45 AP-DPA).

Secondo il vigente articolo 24 DPA, il MPC può intervenire in qualunque procedimento giudiziario. Il vigente articolo 74 capoverso 1 DPA precisa che in tal caso ha la qualità di parte. Nel rapporto di gestione del 2018, il MPC ha chiesto di sopprimere tale qualità25. Ritiene infatti che il suo ruolo in tali procedimenti si riduce a una mera funzione amministrativa di «portalettere», che consiste nel ricevere e nel trasmettere gli atti del procedimento e nel gestire l’incarto in questione. Il ruolo di parte del MPC non comporta quindi alcun valore aggiunto, assorbe inutilmente risorse del MPC e implica lavoro per il giudice e le parti coinvolte. I membri del gruppo di lavoro hanno accolto questa richiesta, alla quale nulla si oppone. L’avamprogetto propone pertanto di sopprimere la qualità di parte del MPC nel procedimento penale amministrativo, rinunciando pertanto a riprendere il vigente articolo 24 DPA e a menzionare il MPC nell’AP-DPA.

Il vigente articolo 73 capoverso 1 primo periodo DPA prevede che il giudice sia adito dal pubblico ministero cantonale. In virtù del vigente articolo 74 capoverso 1 DPA quest’ultimo ha la qualità di parte nel procedimento giudiziario. Nella prassi i pubblici ministeri cantonali fanno tuttavia solo raramente uso di questa possibilità. La partecipazione del pubblico ministero non sembra quindi più corrispondere a una necessità che all’epoca dell’adozione della DPA poteva essere giustificata in particolare dal fatto che la legislazione in materia di procedura penale rientrava nella sfera di competenza dei Cantoni. L’unificazione del diritto di procedura penale grazie all’adozione del CPP e le modifiche dell’AP-DPA che mirano a dare al responsabile dell’inchiesta le medesime competenze del pubblico ministero giustificano la rinuncia al requisito previsto dal vigente articolo 73 capoverso 1 primo periodo DPA e la soppressione della qualità di parte del pubblico ministero. In futuro l’unità amministrativa adirà direttamente il giudice competente e sosterrà da sola l’accusa nel procedimento giudiziario (v. il commento all’art. 276 AP-DPA per l’adizione del giudice e il commento all’art. 280 AP-DPA per la qualità di parte nel procedimento giudiziario).

3.1.3 Allineamento alla normativa del CPP

Poiché il diritto penale amministrativo rientra a pieno titolo nel diritto penale (v. n. 2.1.1.2), devono essere applicati i principi del diritto penale ordinario – sia materiale che procedurale. Le specificità dei reati di diritto penale amministrativo e l’attuazione di tale diritto da parte delle unità amministrative e non delle autorità giudiziarie rende tuttavia necessarie alcuni accorgimenti specifici. Il diritto penale amministrativo deve pertanto derogare alla PG-CP e al CPP soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per tenere conto delle sue specificità.

Quando riprende disposizioni del CPP, l’AP-DPA riprende anche le modifiche effettuate nell’ambito della revisione del 17 giugno 202226, come menzionato nel commento alle singole disposizioni dell’AP-DPA.

L’AP-DPA evita di rinviare per analogia al CPP. Tali rinvii sono infatti inopportuni poiché possono porre problemi di interpretazione della disposizione a cui rinviano nel contesto in cui deve essere applicata. Si è pertanto optato per l’integrazione delle pertinenti disposizioni del CPP nell’AP-DPA adeguandole alle specificità del diritto penale amministrativo. Questa scelta

25 Rapporto di gestione del Ministero pubblico della Confederazione sulle attività svolte nel 2018 all’attenzione dell’autorità di vigilanza, n. 4.3. Per le stesse ragioni il MPC chiede anche di sopprimere la qualità di parte che gli è attribuita dall’art. 50 cpv. 2 LFINMA. Il rapporto è disponibile sul sito www.bundesanwaltschaft.ch > Rapporti di gestione.

26 FF 2022 1560