Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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questioni specifiche di questi settori per le quali l’amministrazione dispone delle competenze necessarie21.
Oggi, la teoria della separazione non è più convincente. Il mantenimento dell’ordine statale può infatti rappresentare un bene giuridico protetto. Inoltre, il diritto penale ordinario protegge anche beni giuridici collettivi (p. es. in materia di riciclaggio di denaro o di amministrazione della giustizia), mentre il diritto penale amministrativo protegge anche, almeno parzialmente, beni giuridici individuali (p. es. nell’ambito dei prodotti terapeutici). Oltre a reprimere reati gravi, il diritto penale ordinario punisce anche una moltitudine di contravvenzioni. D’altra parte, il diritto penale amministrativo reprime anche delitti e crimini. Di conseguenza nessuno più nega che il diritto penale amministrativo è parte integrante del diritto penale22.
In conclusione, il diritto penale amministrativo fa parte a pieno titolo del diritto penale e vi si devono quindi applicare gli stessi principi del diritto penale ordinario. L’attuazione da parte delle unità amministrative, e non da parte delle autorità giudiziarie, rende tuttavia necessari alcuni accorgimenti specifici. Per questo motivo, sin dall’origine, la PG-CP si applica al diritto penale amministrativo con determinate deroghe (art. 2 DPA). Dall’entrata in vigore del CPP il 1° gennaio 2011, la DPA costituisce anch’essa una legge speciale nei confronti di quest’ultimo (v. art. 1 cpv. 2 CPP).
2.1.2 Mozione Caroni 14.4122 «Per un diritto penale amministrativo moderno»
La mozione incarica il Consiglio federale di presentare un disegno di revisione totale della DPA o, in alternativa, un disegno che sostituisca tale legge con modifiche del CP e del CPP. L’autore motiva sostanzialmente la sua mozione con il fatto che la DPA è stata ideata secondo principi prevalenti negli anni Sessanta del secolo scorso e quindi non riflette i notevoli sviluppi intervenuti nel diritto di procedura penale degli ultimi anni. Il regime deve essere adeguato in particolare per quanto riguarda i diritti della difesa, le infrazioni commesse nell’azienda e la procedura del decreto penale.
2.1.3 Praticabilità della DPA
La mozione non indica se sia preferibile rivedere la DPA oppure abrogarla integrandone le disposizioni penali nel CP e le disposizioni procedurali nel CPP. In considerazione delle specificità del diritto penale amministrativo, della natura e della complessità delle questioni che si pongono nonché dei pochi studi specialistici disponibili sulla materia, è stato istituito un gruppo di lavoro composto di specialisti operanti nel settore della DPA, al fine di determinare il modo in cui è attuata la DPA, identificare i problemi e le esigenze di revisione nonché valutare le possibili soluzioni.
Il gruppo di lavoro è stato innanzitutto invitato a esprimersi per scritto su una serie di temi scelti dall’Ufficio federale di giustizia (UFG). I pareri sono stati in seguito riassunti in un documento di lavoro successivamente discusso in quattro riunioni plenarie. Dalle riunioni è principalmente risultato che, se il bisogno di rivedere il diritto materiale della DPA vigente è limitato, il diritto procedurale necessita di una revisione generale per adeguarlo nella misura del possibile al CPP mantenendo però una legge speciale che deroghi per quanto necessario al CPP, al fine di tenere conto delle specificità del diritto materiale e del fatto che la competenza del perseguimento e del giudizio è conferita alle autorità amministrative.
21 EICKER/FRANK/ACHERMANN, 7 segg.; BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 17 segg.
22 EICKER/FRANK/ACHERMANN, 7 segg., 27 segg.; BSK VStrR-EICKER, art. 1 N 6 segg.; CAPUS/BERETTA, N 40