Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
2.2 Rapporto con il programma di legislatura
Il progetto è annunciato nel messaggio del 29 gennaio 202023 sul programma di legislatura 2019-2023 in riferimento all’obiettivo n. 14, ma non nel decreto federale del 21 settembre 202024 sul programma di legislatura 2019-2023.
3 Presentazione del progetto
3.1 La normativa proposta
3.1.1 Mantenimento della giurisdizione penale amministrativa
Da quanto esposto (v. n. 2.1.1), risulta che il principio di celerità e gli obblighi derivanti dalla massima ufficiale giustificano il conferimento all’amministrazione della competenza di perseguire e giudicare i reati per i quali sono necessarie conoscenze specifiche della materia amministrativa. L’alternativa consisterebbe nel trasferire le competenze attuali dell’amministrazione alle autorità di perseguimento penale ordinario. Tuttavia, il diritto penale amministrativo è caratterizzato, da una parte, da un notevole numero di casi e, dall’altra, da una materia che richiede conoscenze altamente specializzate in settori molto differenti. Poiché avrebbe forti ripercussioni sull’organizzazione e le spese delle autorità di perseguimento penale, un trasferimento al Ministero pubblico della Confederazione (MPC) – se si lasciasse questo settore nella giurisdizione federale – o alle autorità cantonali appare politicamente irrealistico.
3.1.2 Competenza delle autorità penali
La DPA vigente accorda diverse competenze alle autorità penali e incarica la polizia cantonale e comunale di assistere l’amministrazione nell’inchiesta (art. 20 cpv. 2 DPA vigente). Pur mantenendo questa possibilità di ricorrere direttamente alle polizie cantonali (art. 55 cpv. 3 e 4 AP-DPA), l’AP-DPA mette a disposizione dell’amministrazione anche la polizia giudiziaria federale (art. 39 AP-DPA). Si deciderà se fare ricorso alle prime o alla seconda sulla base di considerazioni di efficacia. Sarà quindi indicato fare capo alla polizia cantonale per l’esecuzione di una perquisizione e alla polizia giudiziaria federale per un sostegno in materia di inchieste digitali.
Per quanto riguarda i tribunali, il diritto vigente affida alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (TPF) la competenza di decidere nei casi corrispondenti ai ricorsi di cui all’articolo 393 CPP (art. 25 segg. DPA vigente). L’AP-DPA conserva il principio di questa competenza proponendo alcuni adeguamenti della procedura (art. 46 segg. AP-DPA).
La Corte dei reclami del TPF è pure competente in materia di dissigillamento (art. 50 cpv. 3 DPA vigente). Tutte le competenze affidate dal CPP al giudice dei provvedimenti disciplinari gli sono ora affidate anche per quanto riguarda la procedura penale amministrativa, compreso il dissigillamento (art. 181 cpv. 1 AP-DPA).
Secondo l’articolo 21 capoverso 1 DPA vigente, spetta ai tribunali cantonali di prima istanza giudicare gli affari di diritto penale amministrativo in cui entra in considerazione una pena, una misura privativa della libertà o un’espulsione. Inoltre, quando l’amministrazione è competente per il giudizio, l’imputato può sempre chiedere di essere giudicato da un tribunale (art. 21 cpv. 2 DPA vigente). L’AP-DPA mantiene anche queste competenze delle autorità giudiziarie proponendo alcuni adeguamenti della procedura (art. 41 e 276 segg. AP-DPA).
23 FF 2020 1565
24 FF 2020 1695