Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 150 Richiesta di rapporti e informazioni
L’articolo 150 riprende l’articolo 195 CPP adeguandolo alle particolarità della procedura amministrativa.
Art. 151 Polizia delle udienze
L’articolo 151 riprende l’articolo 63 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo, in particolare al fatto che è applicabile solo alla fase dell’inchiesta del procedimento penale amministrativo. La disposizione menziona l’unità amministrativa, fermo restando che il responsabile dell’inchiesta è competente per l’assunzione delle prove (art. 36 AP-DPA) e che il capo del perseguimento penale può fare altrettanto, in particolare effettuare interrogatori nel quadro delle sue competenze nella procedura di reclamo (art. 49 cpv. 4 in combinato disposto con l’articolo 48 capoverso 1 lettera a AP-DPA).
Art. 152 Sanzioni disciplinari
L’articolo 152 riprende l’art. 64 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo, in particolare al fatto che è applicabile solo alla fase dell’inchiesta del procedimento penale amministrativo. La disposizione menziona l’unità amministrativa, fermo restando che il responsabile dell’inchiesta è competente per l’assunzione delle prove (art. 36 AP-DPA) e che il capo del perseguimento penale può fare altrettanto, in particolare effettuare interrogatori nel quadro delle sue competenze nella procedura di reclamo (art. 49 cpv. 4 in combinato disposto con l’articolo 48 capoverso 1 lettera a AP-DPA). Il capoverso 2 menziona la Corte dei reclami penali del TPF e non l’autorità di ricorso (art. 34 lett. c e 46 segg. AP-DPA).
Art. 153 segg. Provvedimenti coercitivi
In generale
I provvedimenti coercitivi sono contemplati dagli articoli 153 e seguenti AP-DPA.
Sono menzionati nei vigenti articoli 45-60 DPA e disciplinati in maniera molto più succinta rispetto agli articoli 196-298 CPP. Non tutti i provvedimenti coercitivi del CPP sono ammessi anche dalla DPA vigente. Sono infatti consentiti solo il sequestro, la perquisizione e il fermo nonché l’arresto e la detenzione, che sono possibili anche in presenza di una contravvenzione (art. 52 cpv. 1 DPA vigente). Le leggi amministrative speciali prevedono deroghe a questa limitazione. La legge del 18 marzo 2005299 sulle dogane (LD) consente ad esempio l’osservazione, mentre la LATer permette il ricorso a tutte le misure segrete di sorveglianza previste dal CPP, per lo più secondo modalità particolari (v. Misure di sorveglianza segrete, qui appresso). Occorre osservare che dal punto di vista dei principi fondamentali dello Stato di diritto non è ammissibile ricorrere alle pertinenti disposizioni del CPP senza rinviarvi esplicitamente nel diritto penale amministrativo, al fine di prevedere in quest’ultimo ulteriori provvedimenti coercitivi, quali in particolare le misure di sorveglianza segrete; è quindi compito del legislatore pronunciarsi sulla questione delle misure coercitive utilizzabili nel procedimento penale amministrativo300.
299 RS 631.0
300 BSK VStrR-VEST, art. 20 N 9; BSK VStrR-HEIMGARTNER/KESHELAVA, art. 82 N 20