Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine
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Art. 146 Perizia da completare e migliorare
L’articolo 146 riprende l’articolo 189 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. La disposizione menziona l’unità amministrativa, fermo restando che sono il responsabile dell’inchiesta e il capo del perseguimento penale a essere competenti per assumere le prove (art. 36 e 48 cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 4 AP-DPA).
Art. 147 Indennità
L’articolo 147 riprende l’articolo 190 CPP. Per la questione dell’indennità versata al perito il vigente articolo 43 capoverso 2 DPA rinvia all’articolo 61 della legge del 4 dicembre 1947296 di procedura civile federale e non menziona l’articolo 190 CPP, applicabile per analogia. Non essendo evidente la ragione di tale omissione297 la modifica operata con l’articolo 147 è giustificata.
Art. 148 Inadempienza
L’articolo 148 riprende l’articolo 191 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. La disposizione menziona l’unità amministrativa, fermo restando che sono il responsabile dell’inchiesta e il capo del perseguimento penale a essere competenti per assumere le prove (art. 36 e 48 cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 4 AP-DPA).
Art. 149 Ispezione oculare
L’articolo 149 riprende in parte il vigente articolo 44 DPA e lo integra basandosi in larga misura sull’articolo 193 CPP, che è più completo. La rubrica dell’articolo 149 è ripresa da quest’ultimo.
Il capoverso 1 riprende sostanzialmente il vigente articolo 44 capoverso 1 DPA. Il secondo periodo deve essere letto in combinazione con l’articolo 95 capoverso 1 AP-DPA, di portata generale per l’assunzione delle prove.
Il capoverso 2 riprende l’articolo 193 capoverso 2 CPP.
Il capoverso 3 riprende l’articolo 193 capoverso 3 CPP.
Il capoverso 4 riprende l’articolo 193 capoverso 4 CPP.
Il capoverso 5 riprende l’articolo 193 capoverso 5 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. La lettera b deve essere letta in combinazione con l’articolo 115 AP-DPA, che riprende l’articolo 146 CPP298.
Il vigente articolo 44 capoverso 2 DPA non è ripreso poiché è reso superfluo dalle norme applicabili alla perquisizione domiciliare, alle quali rinvia il capoverso 4, ossia gli articoli 173 e seguenti AP-DPA e in particolare l’articolo 180 AP-DPA riguardante l’apposizione di sigilli.
296 RS 273
297 BSK VStrR-MRÁZ, art. 43 N 38
298 BSK VStrR-MRÁZ, art. 44 N 6