Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 93Fedlex · Rapporto esplicativo

Art. 134 Tutela delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociali

L’articolo 134 riprende l’articolo 172 capoverso 1 CPP, ma non il capoverso 2. Infatti, la lettera a di quest’ultimo contempla situazioni urgenti eccezionali in cui sussiste un pericolo imminente, ossia concreto e di prevedibile realizzazione291, per la vita o l’integrità fisica di una persona. La lettera b numeri 1, 3 e 4 dell’articolo 172 capoverso 2 CPP riguarda reati del CP il cui perseguimento non è di competenza delle autorità di perseguimento penale amministrativo. Infine, il numero 2 contiene una clausola generale che concerne crimini passibili di una pena detentiva di almeno tre anni non contemplati dal diritto penale amministrativo.

Occorre stabilire se sia necessario od opportuno adeguare l’articolo 172 capoverso 2 CPP al diritto penale amministrativo. Il presente avamprogetto vi rinuncia poiché l’articolo 172 prevede un’eccezione alla protezione delle fonti degli operatori dei mezzi di comunicazione sociale soltanto per i reati più gravi contro la vita, l’integrità sessuale, la tranquillità pubblica e l’amministrazione della giustizia. L’eccezione include anche i reati di corruzione, ma ciò è criticato poiché ritenuto disproporzionale292. Va quindi concluso che i beni giuridici protetti dalle infrazioni sancite dal diritto penale amministrativo non giustificano in linea di principio alcuna eccezione alla tutela delle fonti, anche se certe leggi amministrative proteggono anche, almeno parzialmente, la salute umana (art. 1 cpv. 1, LATer).

Art. 135 Facoltà di non deporre per altri obblighi di segreto

L’articolo 135 riprende l’articolo 173 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. L’articolo 173 capoverso 1 lettera b CPP non è ripreso poiché l’articolo 139 capoverso 3 del Codice civile293 è stato abrogato. Invece della direzione del procedimento, il capoverso 2 menziona l’unità amministrativa, fermo restando che gli interrogatori sono effettuati dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale (art. 36 cpv. 2 e 48 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 4 AP-DPA).

Art. 136 Decisione sull’opponibilità della facoltà di non deporre

L’articolo 136 riprende l’articolo 174 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Il capoverso 1 menziona pertanto l’unità amministrativa, fermo restando che gli interrogatori sono effettuati dal responsabile dell’inchiesta o dal capo del perseguimento penale (art. 36 cpv. 2 e 48 cpv. 1 lett. a in combinato disposto con l’art. 49 cpv. 4 AP-DPA). L’articolo 174 CPP è applicabile ai giudici e ai tribunali (articolo 281 cpv. 3 e 283 cpv. 3 AP-DPA). I capoversi 2 e 3 menzionano la Corte dei reclami penali del TPF invece dell’autorità di ricorso (art. 34 lett. c e 46 segg. AP-DPA).

Art. 137 Esercizio della facoltà di non deporre

L’articolo 137 riprende l’articolo 175 CPP.

291 BSK StPO-ZELLER, art. 172 N 30 seg.

292 BSK StPO-ZELLER, art. 172 N 34

293 RS 210