Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 191 pagine

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Art. 138 Rifiuto non lecito di deporre

L’articolo 138 riprende l’articolo 176 CPP. La multa disciplinare di cui al capoverso 1 è una sanzione disciplinare ai sensi dell’articolo 152 AP-DPA294. Visto che l’autorità di perseguimento penale amministrativo non può perseguire un reato di cui all’articolo 292 CP, il capoverso 2 precisa che in caso di nuovo rifiuto l’interessato è denunciato all’autorità di perseguimento penale competente. Poiché il reato è sottoposto alla giurisdizione federale in virtù dell’articolo 23 capoverso 1 lettera h CPP, l’autorità di perseguimento penale amministrativo deve quindi denunciare il reato al MPC.

Art. 139 Interrogatorio

L’articolo 139 riprende l’articolo 177 CPP.

Art. 140–148 Periti

Gli articoli 140–148 sostituiscono il vigente articolo 43 DPA, che rinvia al CPP per quasi tutte le questioni inerenti ai periti e alle perizie. Riprendono essenzialmente il disciplinamento del CPP in materia tenendo conto delle particolarità della procedura penale amministrativa.

Art. 140 Presupposti per far capo a un perito

L’articolo 140 riprende l’articolo 182 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo. Corrisponde sostanzialmente al vigente articolo 43 capoverso 1 DPA. La disposizione menziona l’unità amministrativa, fermo restando che sono il responsabile dell’inchiesta e il capo del perseguimento penale a essere competenti per assumere le prove (art. 36 e 48 cpv. 1 lett. a e 49 cpv. 4 AP-DPA). Si ricorda inoltre che l’articolo 36 permette all’unità amministrativa di incaricare specialisti indipendenti di mettere al sicuro, registrare, valutare e archiviare i dati sequestrati.

Occorre ancora precisare che l’unità amministrativa può senz’altro ricorrere alle conoscenze specifiche di collaboratori diversi dal responsabile dell’inchiesta, ad esempio esperti contabili o specialisti informatici dell’unità amministrativa medesima, eventualmente prima di ricorrere a un perito esterno secondo l’articolo 140 AP-DPA. La persona competente dell’unità amministrativa è quindi nella stessa situazione del procuratore che, nella procedura penale ordinaria, può fare ricorso ad altri collaboratori del pubblico ministero che dispongono di conoscenze specifiche, se del caso prima di ordinare una perizia secondo gli articoli 182 e seguenti CPP.

Art. 141 Requisiti del perito

L’articolo 141 riprende l’articolo 183 CPP adeguandolo alle particolarità del procedimento penale amministrativo.

294 CR CPP-WERLY, art. 176 N 7