Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
procedure di perseguimento penale rette dalla DPA concernono semplici contravvenzioni. Ag- giunge che vi è il rischio che in futuro si cerchi di ampliare il campo d’applicazione dei provve- dimenti coercitivi a sfavore degli imputati.
L’ultima organizzazione552 spiega che il numero di provvedimenti coercitivi a disposizione dell’autorità amministrativa incaricata dell’inchiesta – in linea di principio tre, ossia sequestro, perquisizione e arresto; articoli 45-60 DPA – è aumentato considerevolmente, in particolare in relazione alle possibilità di sorveglianza segreta. Ritiene che nel diritto penale amministrativo, il quale è ancora per la maggior parte orientato al perseguimento delle contravvenzioni, vi sia il rischio di un «effetto di assuefazione» (certo non dimostrato empiricamente) che potrebbe condurre ad abbassare sempre più il limite per l’utilizzo dei provvedimenti coercitivi o, al con- trario, il rischio che contravvenzioni siano trasformate in delitti/crimini al fine di «innalzarle» al rango di reati che possono dare luogo a provvedimenti coercitivi gravi, in particolare quando non è raggiunto il corrispondente numero di condanne. Ciò non va a beneficio del sistema, finora relativamente equilibrato, della procedura penale amministrativa. Questa organizza- zione aggiunge quale esempio che l’articolo 14 capoverso 3 AP-DPA è ora anche previsto nel catalogo dei reati che consentono misure di sorveglianza segrete – mentre all’epoca il legisla- tore non aveva accordato questa importanza all’articolo 14 capoverso 4 DPA (parimenti un crimine) – il che è significativo poiché l’articolo 14 DPA costituisce una delle norme che rien- trano nella competenza delle più svariate autorità amministrative federali. Ritiene vi sia il ri- schio che l’autorità amministrativa federale interessata avvii una procedura in virtù dell’arti- colo 14 capoverso 3 AP-DPA e applichi misure di sorveglianza segrete, ma che in seguito condanni soltanto in virtù di «norme di base» (p. es. art. 97 LIVA o 118 LD) fondandosi su in- formazioni raccolte mediante misure di sorveglianza segrete e invertendo in tal modo il princi- pio regola-eccezione. Questo partecipante553 spiega inoltre che si potrebbe pensare che casi gravi di commercio illegale di medicamenti o reati del diritto in materia di giochi in denaro commessi professionalmente o da bande, rientranti nel diritto penale amministrativo, giustifi- chino misure di sorveglianza particolari, precisando che le basi legali per tali misure già esi- stono (cfr. art. 90a LPTer, art. 269 cpv. 2 lett. l e m CPP) ma manifestamente non sono finora state applicate. Ne deduce che sembra vi si possa rinunciare, in quanto manifestamente le autorità amministrative federali non ne hanno bisogno. Per concludere, il partecipante554 ri- tiene che l’esempio dei provvedimenti coercitivi dimostra che la revisione totale continua a es- sere orientata al peggiore di casi, in termini di giudizio di valore, il che non dovrebbe mai es- sere il caso. Afferma che a giusto titolo il rapporto esplicativo spiega che nel contesto del diritto penale amministrativo «non sono probabilmente molto frequenti i procedimenti in cui il rilevamento di tracce biologiche o il prelievo di un campione su persone sospette può rivelarsi indispensabile» e che quindi non si comprende perché un’analisi del DNA dovrebbe cionono- stante essere autorizzata in virtù degli articoli 186 e seguenti AP-DPA. Ritiene che prevedere provvedimenti coercitivi per casi assolutamente eccezionali non sia indicato in considerazione dell’innanzi evocato «effetto d’assuefazione».
4.50 Art. 159: Citazione. Termini
Un partecipante555 raccomanda che le citazioni siano notificate almeno dieci giorni prima dell’atto procedurale alle persone che devono essere sentite, e non tre giorni come previsto dal capoverso 1, che riprende il termine previsto dall’articolo 122 capoverso 1 lettera a CPP, e precisa che il vigente DPA non prevede alcun termine per questa notificazione. Reputa il
552 FSA, pag. 15
553 FSA, pag. 15
554 FSA, pag. 16
555 B&K, pag. 17