Rapporto sui risultati
Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine
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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)
LGD. Il partecipante aggiunge che con un’iscrizione nel casellario giudiziale il problema s’in- grandisce e le ripercussioni professionali sono la regola assoluta. Pertanto, il limite per i casi bagatellari non dovrebbe in alcun caso superare i 5000 franchi, poiché è a partire da questo importo della multa che vi è iscrizione nel casellario giudiziale (art. 18 cpv. 1 lett. c n. 3
LCaGi).
4.43 Art. 90: Retribuzione del difensore d’ufficio
Un Cantone531 giudica un po’ ingarbugliato il capoverso 2532.
4.44 Art. 94: Notificazione mediante pubblicazione
Un partecipante533 rileva che il Tribunale federale ripete da anni che l’applicazione dell’arti- colo 88 capoverso 4 CPP è problematica per quanto riguarda le garanzie dedotte dagli arti- coli 29 e 29a Cost. nonché dall’articolo 6 capoverso 1 CEDU. Il legislatore ha quindi recente- mente rinunciato a proporre una modifica dell’articolo 88 capoverso 4 CPP.
Paradossalmente, il rapporto esplicativo giudica inadeguato il meccanismo di cui all’arti- colo 88 capoverso 4 CPP, pur condividendo le critiche espresse nei confronti della finzione di notificazione prevalente per i decreti di abbandono e i decreti d’accusa. Parrebbe più coe- rente ricalcare il regime di notificazione dei decreti di abbandono, dei decreti penali, dei de- creti di confisca, delle decisioni penali e delle decisioni di confisca su quello del CPP. Il fatto che nel diritto penale amministrativo le decisioni siano rese dalle autorità amministrative non cambia nulla. Nel diritto penale ordinario, infatti, decisioni penali possono anche essere rese da autorità amministrative, dato che a queste ultime possono essere affidati il perseguimento e il giudizio delle contravvenzioni (art. 17 cpv. 1 e art. 357 CPP).
4.45 Art. 102: Decreto di non luogo a procedere
Un Cantone534 propone di aggiungere l’articolo 13 AP-DPA (Autodenuncia) quale motivo sup- plementare di non luogo a procedere.
4.46 Art. 121: Imputato
Un’organizzazione535 approva l’abbandono dell’articolo 39 capoverso 2 secondo periodo DPA, che prevede che il funzionario inquirente inviti l’imputato a spiegarsi sull’imputazione e a enunciare i fatti e le prove a sua discolpa. Questa disposizione è infatti contraria al diritto di non incriminarsi. L’organizzazione reputa inoltre un’evoluzione positiva l’introduzione dell’«av- vocato della prima ora» in analogia con il diritto procedurale penale.
4.47 Art. 122: Persone informate sui fatti. Definizione
Un partecipante536 considera particolarmente ambigua la formulazione della lettera f di questa disposizione, che fa infatti riferimento in particolare a «... un procedimento penale contro un’impresa o in un procedimento secondo l’articolo 7 […] come pure i suoi collaboratori.».
531 SO, pag. 3
532 Nota della redazione: la versione tedesca dell’art. 90 cpv. 2, primo periodo, AP-DPA è scorretta. Le versioni italiana e francese sono corrette. Il testo deve dunque essere letto come segue: «2Unter Vorbehalt von Artikel 91 legt die Verwaltungseinheit die Entschädigung am Ende des Verfahrens, spätestens aber zum Zeitpunkt der Überweisung zur gerichtlichen Beurteilung (Art. 276 Abs. 1) fest.» / «2Sous réserve de l’art. 91, l’unité administrative fixe l’indemnité à la fin de la procédure, mais au plus tard au moment du renvoi pour jugement (art. 276, al. 1).» / «2Fatto salvo l’articolo 91, l’unità amministrativa stabilisce l’importo della retribuzione al termine del procedimento, ma al più tardi al momento della promozione dell’accusa (art. 276 cpv. 1).».
533 UNIGE, pag. 10
534 AG, pag. 4
535 economiesuisse, pag. 5
536 UNIL, pag. 9