Rapporto sui risultati

Consultazione 2022/20: Revisione totale della legge federale sul diritto penale amministrativo (DPA) · 111 pagine

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Rapporto sui risultati della consultazione: Avamprogetto della legge federale sul diritto penale amministrativo (AP-DPA)

emerge il presumibile utilizzo supplementare delle sue risorse. Precisa infine che in partico- lare l’esecuzione delle procedure di sequestro è legata a un grande carico di lavoro e richiede corrispondenti risorse sia in termini di personale che di locali; inoltre, anche il prelievo di cam- pioni di DNA, le altre procedure necessarie per garantire analisi utilizzabili come prove, il con- trollo e la gestione della cancellazione nonché i rilevamenti segnaletici causano un considere- vole lavoro. Il suddetto tribunale546 ritiene che il legislatore federale deve però avere il

coraggio di modificare le disposizioni che, nel CPP, chiaramente non soddisfano, ossia quelle concernenti la procedura in materia di sigilli (art. 248 e 248a CPP) riprese tali e quali agli arti- coli 180 e 181 AP-DPA. La suddetta organizzazione547 dichiara che sembra più indicato rag- gruppare le disposizioni procedurali prevalenti in materia di provvedimenti coercitivi nella DPA, come proposto dall’AP-DPA, piuttosto che lasciarle in diverse leggi amministrative spe- ciali.

Un partecipante548 mette in dubbio l’opportunità di conferire alle unità amministrative poteri tanto estesi in materia di provvedimenti coercitivi, in particolare in considerazione del fatto che la grande maggioranza dei reati del diritto penale amministrativo è costituita da contrav- venzioni. In questo contesto gli sembra indispensabile che le unità amministrative applichino con il massimo rigore il principio della proporzionalità (art. 154 cpv. 1 e 157 AP-DPA), ovvero che siano emanate nuove disposizioni per evitare di rafforzare in modo sproporzionato l’ap- parato procedurale.

Tre organizzazioni549 guardano con occhio particolarmente critico le disposizioni formulate in materia di provvedimenti coercitivi. Una di esse550 si oppone chiaramente a un’estensione ge- nerale dei provvedimenti coercitivi all’insieme del diritto penale amministrativo nel senso della prevista armonizzazione. Spiega che nel diritto penale amministrativo i provvedimenti coerci- tivi sono limitati al sequestro, alla perquisizione, all’arresto e alla carcerazione e che, contra- riamente al CPP, la DPA in vigore non autorizza i provvedimenti coercitivi segreti. Aggiunge che, in generale, i provvedimenti coercitivi costituiscono un corpo estraneo nel diritto penale amministrativo e che misure quali la sorveglianza delle telecomunicazioni o l’investigazione segreta implicano interventi gravi e possono essere adottate soltanto se sono indispensabili. Secondo questa organizzazione ciò dimostra che i provvedimenti coercitivi non vanno armo- nizzati, bensì che possono essere applicati soltanto nei settori retti da leggi speciali, dove sono identificati come inevitabili. Il partecipante spiega inoltre che, nel diritto penale ammini- strativo come viene proposto, determinati provvedimenti coercitivi richiedono, al pari che nella procedura penale ordinaria, l’approvazione dei giudici dei provvedimenti coercitivi. Precisa tuttavia che le autorità amministrative competenti per chiedere questi provvedimenti non hanno l’indipendenza istituzionale di cui dispongono le autorità di perseguimento penale nella procedura penale ordinaria. Conclude che la natura del diritto penale amministrativo condi- ziona dunque un disciplinamento speciale dei provvedimenti coercitivi quale deroga necessa- ria al diritto penale o alla procedura penale.

Secondo un’altra di queste organizzazioni551, il considerevole sviluppo dei provvedimenti coercitivi, innanzitutto con la possibilità di ricorrere a misure di sorveglianza segrete, ha luogo unilateralmente a scapito degli imputati, soprattutto se si considera che la maggior parte delle

546 TMC/TAPEM VS, pag. 3

547 UNIGE, pag. 11

548 B&K, pag. 5

549 economiesuisse, pag. 3 seg.; EXPERTsuisse, pag. 2 e 7; FSA, pag. 15 seg.

550 economiesuisse, pag. 3 seg.

551 EXPERTsuisse, pag. 2 e 7