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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge s’intende per:
a. acquisizione: ogni operazione con la quale uno o più investitori assumono direttamente o indirettamente il controllo di un’impresa svizzera o di parte di essa, in particolare mediante una fusione, l’acquisto di una partecipazione o di attivi consistenti o la conclusione di un contratto;
b. impresa: un acquirente o un fornitore di beni e prestazioni di servizi nel processo economico, indipendentemente dalla sua forma giuridica o organizzativa;
c. impresa svizzera: ogni impresa iscritta nel registro di commercio svizzero; [= variante 1]
c. impresa svizzera: ogni impresa iscritta nel registro di commercio svizzero e non facente parte di un gruppo societario con sede principale o amministrazione centrale non ubicata in Svizzera; [= variante 2]
d. investitore estero: una delle seguenti persone, intenzionata ad acquisire un’impresa svizzera:
1. un’impresa, la cui sede principale e amministrazione centrale non è ubicata in Svizzera,
2. una società con capacità patrimoniale, controllata da una o più persone all’estero o da uno Stato estero,
3. una persona fisica senza cittadinanza svizzera, che opera come investitore diretto; non sono considerati investitori esteri i cittadini di uno Stato membro dell’EU/AELS che, in base all’Accordo del 21 giugno 19993 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone o alla Convenzione del 4 gennaio 19604 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), intendono acquisire un’impresa svizzera allo scopo di esercitare un’attività lucrativa autonoma in Svizzera.
Sezione 2: Obbligo di approvazione
Art. 4 Acquisizioni soggette all’obbligo di approvazione
1 Le seguenti acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri devono essere approvate dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO) prima di essere attuate:
a. acquisizioni di imprese svizzere da parte di un investitore estero controllato direttamente o indirettamente da un ente statale;
b. acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di un investitore estero: