Progetto

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto

Legge sulla verifica degli investimenti

d. il servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la legge sulla sicurezza delle informazioni;

e. le autorità di vigilanza della Confederazione;

f. le autorità cantonali di perseguimento penale;

g. i tribunali cantonali.

2 In questi casi tali servizi sono tenuti a fornire anche i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche e giuridiche coinvolte in un’acquisizione:

a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche o politiche;

b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;

c. dati concernenti segreti professionali, d’affari e di fabbricazione.

Art. 15 Collaborazione con le autorità estere

1 La SECO può scambiare informazioni con le autorità estere competenti sulla situazione generale di pericolo e di minaccia.

2 Nel singolo caso, la SECO può fornire, su richiesta, alle autorità estere competenti informazioni su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri, compresi dati personali e dati concernenti persone giuridiche, se:

a. l’impresa interessata è consenziente; o

b. sono adempiute le seguenti condizioni:

1. esiste un trattato internazionale che prevede la cooperazione in materia di verifica degli investimenti,

2. le autorità estere competenti utilizzano i dati come mezzo di prova nell’ambito di una verifica degli investimenti per la quale l’autorità di verifica ha presentato una richiesta di informazioni,

3. i dati non sono utilizzati nell’ambito di un procedimento penale o civile,

4. il diritto procedurale estero garantisce i diritti delle parti e il segreto d’ufficio.

5. Sezione 5: Rimedi giuridici

Art. 16

1 Le disposizioni generali sulla procedura federale sono applicabili ai ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge.

2 Hanno il diritto di ricorrere soltanto l’investitore estero e l’impresa svizzera.