Progetto
Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 7Fedlex · Progetto
Legge sulla verifica degli investimenti
d. il servizio specializzato competente per l’esecuzione della procedura di sicurezza relativa alle aziende secondo la legge sulla sicurezza delle informazioni;
e. le autorità di vigilanza della Confederazione;
f. le autorità cantonali di perseguimento penale;
g. i tribunali cantonali.
2 In questi casi tali servizi sono tenuti a fornire anche i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche e giuridiche coinvolte in un’acquisizione:
a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche o politiche;
b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali;
c. dati concernenti segreti professionali, d’affari e di fabbricazione.
Art. 15 Collaborazione con le autorità estere
1 La SECO può scambiare informazioni con le autorità estere competenti sulla situazione generale di pericolo e di minaccia.
2 Nel singolo caso, la SECO può fornire, su richiesta, alle autorità estere competenti informazioni su acquisizioni di imprese svizzere da parte di investitori esteri, compresi dati personali e dati concernenti persone giuridiche, se:
a. l’impresa interessata è consenziente; o
b. sono adempiute le seguenti condizioni:
1. esiste un trattato internazionale che prevede la cooperazione in materia di verifica degli investimenti,
2. le autorità estere competenti utilizzano i dati come mezzo di prova nell’ambito di una verifica degli investimenti per la quale l’autorità di verifica ha presentato una richiesta di informazioni,
3. i dati non sono utilizzati nell’ambito di un procedimento penale o civile,
4. il diritto procedurale estero garantisce i diritti delle parti e il segreto d’ufficio.
5. Sezione 5: Rimedi giuridici
Art. 16
1 Le disposizioni generali sulla procedura federale sono applicabili ai ricorsi contro le decisioni adottate in virtù della presente legge.
2 Hanno il diritto di ricorrere soltanto l’investitore estero e l’impresa svizzera.