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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
3. Sezione 3: Procedura di approvazione
Art. 6 Domanda
1 L’investitore estero deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere all’acquisizione.
2 Il Consiglio federale definisce i documenti da presentare con la domanda.
Art. 7 Approvazione diretta o avvio della procedura di verifica
1 La SECO, d’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), decide entro un mese dalla ricezione della domanda se l’acquisizione può essere approvata direttamente o se deve essere avviata una procedura di verifica.
2 In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.
3 In casi di scarsa importanza, le unità amministrative coinvolte possono rinunciare a un trattamento congiunto della domanda e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.
4 La decisione è notificata per scritto all’investitore estero e all’impresa svizzera. La comunicazione dell’avvio di una procedura di verifica non costituisce una decisione.
Art. 8 Procedura di verifica
1 Se è avviata una procedura di verifica la SECO, d’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC, decide entro tre mesi dall’avvio della procedura se approvare l’acquisizione.
2 Il Consiglio federale decide in merito all’approvazione su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, se:
a. la SECO o un’unità amministrativa cointeressata si oppone all’approvazione; o
b. la SECO e le unità amministrative cointeressate ritengono che la decisione abbia notevole rilevanza politica.
3 Il Consiglio federale decide al più tardi nella sua prima seduta successiva alla scadenza del termine previsto al capoverso 1.
4 La decisione è notificata per scritto all’investitore estero e all’impresa svizzera.
5 L’effetto di diritto civile di un’acquisizione soggetta ad approvazione rimane sospeso fino all’approvazione.
Art. 9 Inosservanza e proroga dei termini
1 Se non è presa alcuna decisione entro i termini previsti agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 3, l’acquisizione si considera approvata.
2 La SECO può prorogare i termini se: