Progetto

Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 5Fedlex · Progetto

Legge sulla verifica degli investimenti

3. Sezione 3: Procedura di approvazione

Art. 6 Domanda

1 L’investitore estero deve presentare una domanda alla SECO prima di procedere all’acquisizione.

2 Il Consiglio federale definisce i documenti da presentare con la domanda.

Art. 7 Approvazione diretta o avvio della procedura di verifica

1 La SECO, d’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), decide entro un mese dalla ricezione della domanda se l’acquisizione può essere approvata direttamente o se deve essere avviata una procedura di verifica.

2 In caso di disaccordo è avviata una procedura di verifica.

3 In casi di scarsa importanza, le unità amministrative coinvolte possono rinunciare a un trattamento congiunto della domanda e autorizzare la SECO a decidere autonomamente.

4 La decisione è notificata per scritto all’investitore estero e all’impresa svizzera. La comunicazione dell’avvio di una procedura di verifica non costituisce una decisione.

Art. 8 Procedura di verifica

1 Se è avviata una procedura di verifica la SECO, d’intesa con le unità amministrative cointeressate e previa consultazione del SIC, decide entro tre mesi dall’avvio della procedura se approvare l’acquisizione.

2 Il Consiglio federale decide in merito all’approvazione su proposta del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca, se:

a. la SECO o un’unità amministrativa cointeressata si oppone all’approvazione; o

b. la SECO e le unità amministrative cointeressate ritengono che la decisione abbia notevole rilevanza politica.

3 Il Consiglio federale decide al più tardi nella sua prima seduta successiva alla scadenza del termine previsto al capoverso 1.

4 La decisione è notificata per scritto all’investitore estero e all’impresa svizzera.

5 L’effetto di diritto civile di un’acquisizione soggetta ad approvazione rimane sospeso fino all’approvazione.

Art. 9 Inosservanza e proroga dei termini

1 Se non è presa alcuna decisione entro i termini previsti agli articoli 7 capoverso 1 e 8 capoversi 1 e 3, l’acquisizione si considera approvata.

2 La SECO può prorogare i termini se: