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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
a. l’investitore estero o l’impresa svizzera ha ostacolato l’esame della domanda; o
b. sono attese informazioni necessarie da parte di un’autorità estera.
Art. 10 Unità amministrative cointeressate
1 La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Sono considerate tali soltanto le unità dell’Amministrazione federale centrale.
2 Sono in ogni caso considerati cointeressati:
a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;
b. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.
Art. 11 Procedura d’ufficio
1 In caso di sospetta inosservanza o elusione dell’obbligo di approvazione, la SECO avvia d’ufficio una procedura di approvazione.
2 In tal caso, il termine previsto all’articolo 7 capoverso 1 inizia a decorrere non appena l’autorità è in possesso delle informazioni che una domanda deve contenere.
Art. 12 Obbligo di informare
L’investitore estero, l’impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell’acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO informazioni veritiere e a presentare i documenti necessari per una verifica completa.
Sezione 4: Protezione dei dati e assistenza amministrativa
Art. 13 Trattamento dei dati
Se necessario per la verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell’acquisizione:
a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche e politiche;
b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.
Art. 14 Collaborazione con le autorità svizzere
1 Se necessario per la verifica degli investimenti, i servizi seguenti sono tenuti a fornire, su richiesta, informazioni alla SECO:
a. il Ministero pubblico della Confederazione;
b. l’Ufficio federale di polizia;
c. l’Ufficio federale di statistica;