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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine

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Legge sulla verifica degli investimenti

a. l’investitore estero o l’impresa svizzera ha ostacolato l’esame della domanda; o

b. sono attese informazioni necessarie da parte di un’autorità estera.

Art. 10 Unità amministrative cointeressate

1 La SECO designa caso per caso le unità amministrative cointeressate. Sono considerate tali soltanto le unità dell’Amministrazione federale centrale.

2 Sono in ogni caso considerati cointeressati:

a. la Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri;

b. la Segreteria generale del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

Art. 11 Procedura d’ufficio

1 In caso di sospetta inosservanza o elusione dell’obbligo di approvazione, la SECO avvia d’ufficio una procedura di approvazione.

2 In tal caso, il termine previsto all’articolo 7 capoverso 1 inizia a decorrere non appena l’autorità è in possesso delle informazioni che una domanda deve contenere.

Art. 12 Obbligo di informare

L’investitore estero, l’impresa svizzera e le altre persone coinvolte nell’acquisizione sono tenuti a fornire alla SECO informazioni veritiere e a presentare i documenti necessari per una verifica completa.

Sezione 4: Protezione dei dati e assistenza amministrativa

Art. 13 Trattamento dei dati

Se necessario per la verifica degli investimenti, la SECO, le unità amministrative cointeressate e il SIC possono trattare i seguenti dati degni di particolare protezione concernenti le persone fisiche coinvolte nell’acquisizione:

a. dati su opinioni e attività religiose, filosofiche e politiche;

b. dati concernenti procedimenti o sanzioni amministrativi e penali.

Art. 14 Collaborazione con le autorità svizzere

1 Se necessario per la verifica degli investimenti, i servizi seguenti sono tenuti a fornire, su richiesta, informazioni alla SECO:

a. il Ministero pubblico della Confederazione;

b. l’Ufficio federale di polizia;

c. l’Ufficio federale di statistica;