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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
3 In casi di notevole rilevanza politica, il controllo giudiziario si limita al rispetto delle garanzie procedurali o all’esistenza di un abuso del potere di apprezzamento.
Sezione 6: Misure e sanzioni amministrative
Art. 17 Misure amministrative
1 Se un’acquisizione soggetta ad approvazione è attuata senza approvazione, il Consiglio federale può ordinare le misure necessarie per il ripristino della situazione conforme.
2 In particolare può ordinare il disinvestimento.
Art. 18 Sanzioni amministrative
1 È addebitato fino al 10 per cento del valore della transazione a chi:
a. attua senza approvazione un’acquisizione soggetta ad approvazione;
b. attua un’acquisizione approvata sulla base di informazioni false fornite intenzionalmente e vietata in seguito a nuova verifica; o
c. non applica una misura decisa per il ripristino della situazione conforme.
2 A chi non adempie o adempie solo in parte l’obbligo di informare previsto all’articolo 12 è addebitato un importo fino a 100 000 franchi.
3 Dopo l’attuazione dell’acquisizione, la responsabilità delle sanzioni di cui ai capoversi 1 e 2 passa all’impresa sorta dall’acquisizione.
4 Se il valore della transazione non è noto, o può essere determinato soltanto con uno sforzo considerevole, la SECO procede a una stima.
5 Le infrazioni di cui ai capoversi 1 e 2 sono accertate e giudicate dalla SECO.
6 Il perseguimento delle infrazioni di cui al capoverso 1 si prescrive cinque anni dopo l’avvenuta acquisizione, quello delle infrazioni di cui al capoverso 2 cinque anni dopo la ricezione della domanda.
7 L’articolo 16 capoverso 3 concernente la limitazione del controllo giudiziario in casi di notevole rilevanza politica non è applicabile alle procedure di sanzione amministrativa.
Sezione 7: Disposizioni finali
Art. 19 Esecuzione
1 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.