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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
8. banche aventi rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche.
2 Non soggiacciono all’obbligo di approvazione le acquisizioni di imprese svizzere che negli ultimi due esercizi contavano in media meno di 50 equivalenti a tempo pieno e che hanno generato, nel mondo, una cifra d’affari annua inferiore a 10 milioni di franchi.
3 Se necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può estendere l’obbligo di approvazione per 12 mesi al massimo a ulteriori categorie di imprese svizzere.
Art. 5 Criteri di approvazione
1 La SECO approva l’acquisizione se non vi è motivo di supporre che essa comprometta o minacci l’ordine e la sicurezza pubblici.
2 In particolare, considera se:
a. l’investitore estero prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera o di altri Stati;
b. l’investitore estero o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull’impresa svizzera mediante attività di spionaggio;
c. l’investitore estero pratica o ha praticato attività di spionaggio;
d. nei confronti dell’investitore estero sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 20029 sugli embarghi;
e. le prestazioni, i prodotti o le infrastrutture dell’impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;
f. attraverso l’acquisizione l’investitore estero accede a informazioni centrali rilevanti per la sicurezza o a dati degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno199210 sulla protezione dei dati;
g. l’acquisizione causa distorsioni sostanziali della concorrenza.
3 La disponibilità dell’investitore estero a collaborare con le autorità può essere presa in considerazione ai fini della decisione. Sono fatti salvi i casi in cui l’investitore ha il diritto di rifiutarsi di collaborare.
4 L’approvazione di un’acquisizione può essere assoggettata a condizioni o oneri appropriati se tali misure consentono di evitare ogni pericolo o minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici.
8 RS 952.0
9 RS 946.231
10 RS 235.1