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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine

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Legge sulla verifica degli investimenti

8. banche aventi rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 capoverso 3 della legge dell’8 novembre 19348 sulle banche.

2 Non soggiacciono all’obbligo di approvazione le acquisizioni di imprese svizzere che negli ultimi due esercizi contavano in media meno di 50 equivalenti a tempo pieno e che hanno generato, nel mondo, una cifra d’affari annua inferiore a 10 milioni di franchi.

3 Se necessario per garantire l’ordine e la sicurezza pubblici, il Consiglio federale può estendere l’obbligo di approvazione per 12 mesi al massimo a ulteriori categorie di imprese svizzere.

Art. 5 Criteri di approvazione

1 La SECO approva l’acquisizione se non vi è motivo di supporre che essa comprometta o minacci l’ordine e la sicurezza pubblici.

2 In particolare, considera se:

a. l’investitore estero prende o ha preso parte ad attività che hanno o hanno avuto un impatto negativo sull’ordine e la sicurezza pubblici della Svizzera o di altri Stati;

b. l’investitore estero o il suo Stato di origine tenta o ha tentato di ottenere informazioni sull’impresa svizzera mediante attività di spionaggio;

c. l’investitore estero pratica o ha praticato attività di spionaggio;

d. nei confronti dell’investitore estero sono state pronunciate, direttamente o indirettamente, sanzioni secondo la legge del 22 marzo 20029 sugli embarghi;

e. le prestazioni, i prodotti o le infrastrutture dell’impresa svizzera sono sostituibili in tempo utile;

f. attraverso l’acquisizione l’investitore estero accede a informazioni centrali rilevanti per la sicurezza o a dati degni di particolare protezione secondo la legge federale del 19 giugno199210 sulla protezione dei dati;

g. l’acquisizione causa distorsioni sostanziali della concorrenza.

3 La disponibilità dell’investitore estero a collaborare con le autorità può essere presa in considerazione ai fini della decisione. Sono fatti salvi i casi in cui l’investitore ha il diritto di rifiutarsi di collaborare.

4 L’approvazione di un’acquisizione può essere assoggettata a condizioni o oneri appropriati se tali misure consentono di evitare ogni pericolo o minaccia per l’ordine e la sicurezza pubblici.

8 RS 952.0

9 RS 946.231

10 RS 235.1