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Consultazione 2022/29: Legge federale sulla verifica degli investimenti esteri · 9 pagine
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Legge sulla verifica degli investimenti
1. imprese che forniscono beni d’armamento o prestazioni di importanza cruciale per la capacità operativa dell’esercito svizzero o di altre istituzioni della Confederazione responsabili della sicurezza nazionale,
2. imprese che producono beni la cui esportazione soggiace all’obbligo di autorizzazione in virtù della legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico e della legge del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego,
3. imprese che gestiscono o sono proprietarie di reti elettriche nazionali di trasporto o di reti di distribuzione del livello 3 o inferiore, se il volume annuale smerciato attraverso queste reti è almeno pari a 450 GWh,
4. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di impianti per la produzione di elettricità con una potenza di almeno 100 MW,
5. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di condotte ad alta pressione per il gas naturale,
6. imprese che forniscono acqua a più di 100 000 abitanti in territorio svizzero,
7. imprese che forniscono alle autorità svizzere sistemi informatici centrali o servizi informatici rilevanti per la sicurezza;
c. acquisizioni delle seguenti imprese svizzere da parte di un investitore estero,
se negli ultimi due esercizi hanno generato in media una cifra d’affari annuale, o nel caso di banche proventi lordi, di almeno 100 milioni di franchi:
1. ospedali universitari e ospedali generali con cure centralizzate,
2. imprese che operano nel settore della ricerca, dello sviluppo, della produzione e della distribuzione di medicamenti, dispositivi medici, vaccini e dispositivi medici di protezione individuale,
3. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di punti nodali centrali per il trasporto di merci e viaggiatori, e segnatamente porti, aeroporti e impianti di trasbordo per il trasporto combinato di importanza nazionale secondo la politica dei trasporti,
4. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di infrastrutture ferroviarie,
5. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di grandi centri di distribuzione di derrate alimentari,
6. imprese che gestiscono o sono proprietarie in Svizzera di reti di telecomunicazione,
7. imprese che gestiscono o sono proprietarie di infrastrutture del mercato finanziario aventi rilevanza sistemica secondo l’articolo 25 capoverso 2 della legge del 19 giugno 20157 sull’infrastruttura finanziaria;