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Consultazione 2022/3: Modifica dell’ordinanza concernente la misurazione ufficiale e delle ordinanze tecniche d’esecuzione · 9 pagine

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Misurazione ufficiale O DDPS «%ASFF_YYYY_ID»

5La posizione e il numero dei punti fissi sono determinati dalle esigenze di tenuta a giorno.

6La Direzione federale delle misurazioni catastali (D+M) emana istruzioni sui dettagli dei requisiti per i punti di controllo.

Art. 3 Dati: contenuto

I dati della misurazione ufficiale contengono i dati del piano per il registro fondiario (art. 7 OMU) e ulteriori informazioni, in particolare i dati su:

a. i segni;

b. gli edifici esistenti, pianificati o progettati in conformità con gli articoli 2 lettera b e 7 capoverso 1 lettere a e b nonché capoverso 2 dell’ordinanza del 9 giugno 20172 sul Registro federale degli edifici e delle abitazioni nonché le altre costruzioni e installazioni esistenti, pianificate e progettate;

c. le vie di circolazione esistenti, pianificate o progettate;

d. i corpi d'acqua;

e. le altre caratteristiche della superficie terrestre;

f. altri oggetti, nella misura in cui sono importanti per lo sfruttamento del fondo, per la misurazione ufficiale o per la produzione di prodotti derivati della misurazione ufficiale (art. 6);

g. il nome geografico;

h. le suddivisioni tecniche e amministrative.

Art. 4 Dati: precisione

1I dati della misurazione ufficiale devono avere una precisione differenziata e adeguata all'uso.

2I seguenti gradi di tolleranza (GT) si applicano ai requisiti di precisione dei dati per le aree specificate di seguito:

a. GT 1: aree urbane;

b. GT 2: zone di costruzione e aree edificate;

c. GT 3: aree agricole e forestali intensamente sfruttate;

d. GT 4: aree agricole e forestali sfruttate in modo estensivo;

e. GT 5: Zone di estivazione e zone improduttive.

3I Cantoni sono responsabili dell'assegnazione delle aree.

4Per i dati del piano per il registro fondiario, la D+M e l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario (UFRF) emanano istruzioni comuni sui requisiti minimi di precisione e affidabilità dei dati per ogni grado di tolleranza. Per gli altri dati della misurazione ufficiale, la D+M emana istruzioni su questi requisiti.

2 RS 431.841