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Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 9 pagine

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Legge «%ASFF_YYYY_ID»

2Se l’impresa di rilevanza sistemica è integrata nella struttura di un gruppo, il mutuo è concesso soltanto alla società madre che effettua il consolidamento del gruppo.

Art. 7 Condizioni quadro del contratto di mutuo

1Il mutuo è destinato esclusivamente a superare i problemi di liquidità secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera c.

2È rimunerato alle condizioni di mercato ed è maggiorato di un supplemento di rischio.

3Il supplemento di rischio ammonta annualmente:

a. in genere al 20 per cento dell’importo del mutuo;

b. al 30 per cento, se il contratto di cui all’articolo 4 non è concluso entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge o dall’emanazione di una decisione secondo l’articolo 2 capoverso 3.

4Il pagamento del supplemento di rischio è prorogato per la durata del contratto di mutuo e diventa esigibile al termine della durata convenuta, al più tardi il 31 luglio 2026. Non può essere addebitato ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell’ambito del servizio universale.

5I contratti di mutuo limitano l’importo dei mutui. Sottostanno al diritto pubblico.

6I contratti di mutuo contengono disposizioni uniformi sulle modalità di ottenimento e rimborso dei mutui.

7Il mutuo deve essere rimborsato integralmente entro la fine della durata convenuta, ma al più tardi entro il 31 luglio 2026.

8Alla Confederazione devono essere fornite garanzie adeguate, in particolare le garanzie di cui all’articolo 8.

9Per la durata del mutuo sono esclusi in particolare:

a. le decisioni relative a dividendi e tantièmes e il loro versamento;

b. la restituzione di apporti di capitale provenienti dalla società madre del gruppo;

c. la concessione di mutui ai proprietari della società madre del gruppo e il rimborso di mutui concessi ai proprietari della società madre del gruppo.

10È però consentito l’adempimento di preesistenti obblighi ordinari di pagamento di interessi e di ammortamento.

11Le imprese di rilevanza sistemica sono tenute a negoziare con i Cantoni e i Comuni la proroga del pagamento di tasse comunali e cantonali come le tasse di canalizzazione e di concessione nonché i canoni per i diritti d’acqua fino alla cessazione del mutuo e al suo rimborso integrale.