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Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 9 pagine
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Legge «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 13 Importo forfettario per la messa a disposizione
1La Confederazione riscuote dalle imprese di rilevanza sistemica un importo forfettario annuale di 15 milioni di franchi per impresa per la messa a disposizione del piano di salvataggio.
2L’importo forfettario non può essere addebitato ai consumatori finali che acquistano elettricità per consumo proprio nell’ambito del servizio universale.
3L’importo forfettario è ridotto del 50 per cento, se:
a. l’impresa ha provato di poter continuare a svolgere, senza restrizioni, tutte le funzioni aziendali rilevanti per l’approvvigionamento di energia elettrica in Svizzera anche in caso di mancanza di liquidità o d’indebitamento eccessivo; e
b. tale capacità è stata confermata da un servizio indipendente dall’impresa su incarico della ElCom.
4Se, durante il periodo di validità della presente legge, le entrate derivanti dall’importo forfettario superano complessivamente i costi per la messa a disposizione del mutuo, l’importo eccedente è rimborsato al termine del periodo di validità della legge senza interessi e in base ai pagamenti effettuati dalle imprese di rilevanza sistemica.
Art. 14 Trattamento, collegamento e comunicazione di dati personali e
informazioni
1I servizi federali competenti, compresi la ElCom e il CDF, i servizi competenti dei Cantoni e dei Comuni nonché terzi incaricati secondo l’articolo 16 capoverso 3 possono trattare, collegare tra loro e comunicarsi i dati personali e le informazioni di cui necessitano per l’esecuzione della presente legge, segnatamente per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche o per il monitoraggio del mercato.
2Anche eventuali informazioni inoltrate volontariamente dalle imprese del settore dell’energia elettrica possono essere trattate allo scopo di verificare il grado di liquidità e di monitorare la sicurezza dell’approvvigionamento.
3Il segreto bancario, fiscale, statistico, delle revisioni e d’ufficio non possono essere invocati in relazione al trattamento, al collegamento e alla comunicazione dei dati personali e delle informazioni.
4La consultazione, conformemente alla legge del 17 dicembre 20047 sulla trasparenza, delle informazioni e dei dati messi a disposizione dalle imprese di rilevanza sistemica è esclusa. Tuttavia, il DATEC pubblica regolarmente informazioni generali sul piano di salvataggio. Non vengono pubblicate informazioni specifiche sui mutui concessi alle imprese.