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Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 9 pagine

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Art. 15 Monitoraggio e informazione

1La ElCom monitora l’evoluzione dei mercati e delle imprese del settore dell’energia elettrica nonché la loro attività e le misure adottate secondo la presente legge.

2Ne informa regolarmente i servizi federali competenti di cui all’articolo 16.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 16 Competenze ed esecuzione

1Il DATEC esegue la presente legge, sempre che quest’ultima non attribuisca tale competenza a un altro servizio federale.

2D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze, il DATEC:

a. conclude i contratti di mutuo;

b. concede i mutui mediante decisione.

3Il DATEC può avvalersi di terzi per la concessione, la gestione e la sorveglianza di mutui e garanzie nonché per il disbrigo delle pertinenti pratiche.

Art. 17 Effetto sospensivo

I ricorsi contro le decisioni fondate sulla presente legge non hanno effetto sospensivo.

Art. 18 Referendum ed entrata in vigore

1La presente legge è dichiarata urgente (art. 165 cpv. 1 Cost.). Sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. b Cost.).

2Entra in vigore il [data]8 con effetto sino al 31 dicembre 2026.

8 Pubblicazione urgente del ... ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).