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Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 9 pagine

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10Il diritto di pegno si estingue con la fine del contratto di mutuo e con la liquidazione integrale di tutti i crediti derivanti dal rapporto di mutuo secondo il capoverso 5.

Sezione 3: Concessione di un mutuo mediante decisione

Art. 9

1In caso di particolare urgenza o se il contratto di mutuo con l’impresa di rilevanza sistemica non può essere concluso entro il termine di cui all’articolo 4, i mutui possono essere concessi mediante decisione ai sensi della presente sezione.

2Le disposizioni dell’articolo 5 e della sezione 2 si applicano anche in caso di concessione del mutuo mediante decisione.

3In deroga al capoverso 2, il supplemento di rischio di cui all’articolo 7 capoverso 3 lettera b ammonta al 30 per cento.

Sezione 4: Obblighi dei Cantoni e dei Comuni

Art. 10 Obbligo di astenersi dei Cantoni e dei Comuni

I Cantoni e i Comuni si astengono da tutto quanto possa pregiudicare il rimborso dei mutui, le garanzie di cui all’articolo 7 capoverso 8 o i diritti di pegno di cui all’articolo 8.

Art. 11 Partecipazione dei Cantoni alle perdite sui mutui

1I Cantoni rimborsano alla Confederazione il 50 per cento delle eventuali perdite definitive sui mutui, compresi gli interessi e i supplementi di rischio. La copertura delle perdite è ripartita tra i Cantoni in funzione della loro quota sul prodotto interno lordo del 2020.

2Il 50 per cento dell’importo dei supplementi di rischio incassati dalla Confederazione è trasferito ai Cantoni in funzione della chiave di ripartizione indicata al capoverso 1.

Sezione 5: Finanziamento, trattamento dei dati e monitoraggio

Art. 12 Finanziamento

L’Assemblea federale stanzia un credito d’impegno mediante decreto federale semplice.