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Consultazione 2022/31: Legge federale concernente un piano di salvataggio per il settore dell’energia elettrica · 9 pagine
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12Le imprese di rilevanza sistemica e la società del gruppo ad esse direttamente o indirettamente legata non intraprendono alcuna ristrutturazione, in particolare secondo la legge del 3 ottobre 20033 sulla fusione, che possa compromettere il rimborso del mutuo ai sensi dell’articolo 6, le garanzie di cui al capoverso 8 o i diritti di pegno di cui all’articolo 8.
Art. 8 Diritto di pegno su diritti di partecipazione
1Per il mutuo concesso all’impresa di rilevanza sistemica la Confederazione ha un diritto di pegno su tutti i diritti di partecipazione detenuti dall’impresa mutuataria nella società madre del gruppo.
2Il diritto di pegno sorge al momento della concessione del mutuo. La conclusione di un contratto di pegno, il trasferimento dei diritti di partecipazione o dei relativi documenti alla Confederazione o l’iscrizione nel registro non sono necessari. In particolare, non sono applicabili gli articoli 884 capoverso 3, 894, 900 e 901 del Codice civile4 (CC) e l’articolo 973c capoverso 4 del Codice delle obbligazioni5 (CO).
3Dal diritto di pegno sono esclusi i diritti di partecipazione quotati in una borsa svizzera di azionisti che detengono una quota inferiore all’1 per cento del capitale azionario.
4Eventuali diritti di pegno preesistenti su questi diritti di partecipazione sono di rango posteriore rispetto al diritto di pegno della Confederazione.
5Il diritto di pegno garantisce alla Confederazione il mutuo concesso, gli interessi non ancora versati, il supplemento di rischio e l’importo forfettario per la messa a disposizione del piano di salvataggio.
6Il diritto di pegno comprende tutti i diritti associati ai diritti di partecipazione. Contrariamente all’articolo 904 capoverso 1 CC, tali diritti comprendono anche le prestazioni scadute.
7Alla scadenza dei crediti il diritto di pegno può essere realizzato:
a. conformemente alla legge federale dell’11 aprile 18896 sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche mediante una vendita a trattative private ai sensi dell’articolo 130 numero 1 LEF; o
b. tramite realizzazione privata, ivi compresa la possibilità di un’appropriazione dell’oggetto del pegno.
8Contrariamente all’articolo 905 CC e a eventuali disposizioni statutarie, i diritti di voto sono esercitati dalla Confederazione in quanto creditore pignoratizio. L’articolo 689b capoverso 2 CO non è applicabile.
9Eventuali limitazioni della trasferibilità in relazione all’esercizio del diritto di pegno non sono efficaci.
3 RS 221.301
4RS 210
5RS 220