Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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tare la sua competenza legislativa nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia anche in virtù degli articoli 110 capoverso 1 lettera a (protezione dei lavoratori) e 8 capoverso 3 Cost. (uguaglianza tra uomo e donna)2.
L’autorizzazione, la vigilanza e la regolamentazione della custodia istituzionale di bambini complementare alla famiglia incombono ai Cantoni, che possono anche delegare questi compiti ai Comuni. Nei Cantoni di Argovia, Lucerna, Obvaldo, Zugo e Zurigo, i Comuni sono competenti per l’autorizzazione e la vigilanza; il Cantone di Zugo delega questi due compiti ai Comuni, ma mantiene per sé l’alta vigilanza. Nel Cantone del Vallese la competenza della vigilanza può essere delegata ai Comuni. I Cantoni di Lucerna e Argovia sono gli unici che delegano la regolamentazione ai Comuni3. In virtù dell’articolo 316 capoverso 2 del Codice civile (CC)4, la Confederazione disciplina nell’ordinanza del 19 ottobre 19775 sull’affiliazione (OAMin) i principi concernenti l’obbligo di autorizzazione, le premesse dell’autorizzazione e la vigilanza. L’esecuzione dell’ordinanza incombe ai Cantoni, i quali possono emanare disposizioni che vanno oltre il dispositivo della medesima. La maggior parte dei Cantoni ha introdotto una normativa interna per disciplinare anche i requisiti qualitativi.
Per quanto concerne le condizioni di lavoro delle persone impiegate nelle strutture di custodia complementare alla famiglia, si applicano le prescrizioni del diritto federale (Codice delle obbligazioni6, legge del 13 marzo 1964 sul lavoro7 ecc.) e delle leggi cantonali.
Il sovvenzionamento dei costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia rientra nella sfera di competenza di Cantoni e Comuni.
In virtù dell’articolo 116 capoverso 1 Cost.8, è stata introdotta la legge federale del 4 ottobre 20029 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (LACust; cfr. n. 2.3). Essa rappresenta un programma d’incentivazione di durata limitata finalizzato a promuovere un’offerta di servizi per la custodia di bambini adeguata alle esigenze allo scopo di migliorare la conciliabilità tra famiglia e lavoro o formazione. Come nella presente iniziativa parlamentare della CSEC-N, questa legge viene denominata anche «finanziamento iniziale».
Con l’iniziativa parlamentare 21.403 Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna, del 18 febbraio 2021, la CSEC-N chiede che il finanziamento iniziale di durata limitata previsto nella LACust venga sostituito con un sostegno permanente volto a ridurre in modo determinante i contributi versati dai genitori e a
2Mahon e Huruy, Die Zuständigkeiten des Bundes im Bereich der familien- und schu-
lergänzenden Kinderbetreuung, perizia giuridica commissionata dalla Jakobs Foundation, 18 gennaio 2021, e perizia giuridica dell’Ufficio federale di giustizia del 25 ottobre 2001, GAAC 66.1 (entrambe disponibili in tedesco e in francese).
3Ecoplan, Überblick zur Situation der familienergänzenden Betreuung in den Kantonen.
Qualitätsvorgaben, Finanzierungssysteme und Angebotsübersicht, rapporto all’attenzione della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS),
Berna 2020, pagg. 1–2.
4RS 210
5 RS 211.222.338
6RS 220
7 RS 822.11
8 RS 101
9 RS 861