Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Art. 14 Mezzi disponibili
Questo articolo stabilisce che la Confederazione ricorrerà a crediti d’impegno pluriennali per gli accordi di programma previsti. Per questo motivo occorre indicare esplicitamente che la Confederazione potrà concedere aiuti finanziari soltanto nei limiti dei crediti stanziati. Questo significa che se i crediti si esaurissero prima del previsto, si applicherebbe lo strumento del cosiddetto ordine di priorità di cui all’articolo 13 LSu. Per la ripartizione dei mezzi si applicherà il principio della parità di trattamento tra i Cantoni. Di regola, gli uffici competenti prevedono chiavi di ripartizione per l’attribuzione dei mezzi. Se i mezzi concessi saranno insufficienti, il Consiglio federale potrà, invece di emanare un ordine di priorità, richiedere al Parlamento un aumento del credito.
Art. 15 Calcolo degli aiuti finanziari ai Cantoni
La Confederazione parteciperà al massimo per metà ai costi per i progetti e i programmi avviati dai Cantoni secondo l’articolo 13 capoverso 1. Con questa partecipazione del 50 per cento si terrà conto tra l’altro del ruolo sussidiario della Confederazione nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia.
Art. 16 Procedura
Cpv. 1
Secondo l’articolo 20a capoversi 1 e 2 LSu, gli accordi di programma si estendono di regola su diversi anni. In linea di principio, la presente legge prevede una durata di programma quadriennale, analogamente alla durata degli accordi di programma in altri ambiti, quali la migrazione, la tutela dei monumenti o l’ambiente.
Cpv. 2
L’obiettivo è che tutti i Cantoni inizino simultaneamente con il primo accordo di programma. Per questo motivo, il Consiglio federale dovrà stabilire l’inizio del primo periodo di programma, in modo che, se la legge dovesse entrare in vigore nel corso di un anno, potrà comunque fissare l’inizio dei periodi di programma all’inizio di un anno civile. Un inizio degli accordi di programma in corso di anno creerebbe infatti problemi notevoli ai Cantoni e alla Confederazione (in particolare dal punto di vista delle delimitazioni contabili).
Il Consiglio federale potrà inoltre prevedere una fase preparatoria in cui la Confederazione e i Cantoni definiranno congiuntamente gli obiettivi strategici. I Cantoni avranno bisogno di tempo per poter svolgere le attività necessarie alla preparazione delle domande di aiuti finanziari per i programmi. Dal canto suo, la Confederazione dovrà definire criteri di valutazione oggettivi e comprensibili per garantire che tutte le domande vengano trattate allo stesso modo. Il Consiglio federale dovrà anche disciplinare lo scambio di informazioni e di esperienze con i Cantoni e altri attori di rilievo, secondo il modello applicato nel settore della migrazione.