Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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ai Comuni o a un altro ente in virtù dell’articolo 11, ogni Cantone sarà l’unico responsabile per il rispetto della legge sul suo territorio e dovrà darne conto all’UFAS
presentandogli, una o due volte all’anno, un conteggio dei contributi versati sul suo territorio.
Cpv. 2
Dopo aver esaminato il conteggio, l’UFAS deciderà il contributo totale dovuto al Cantone conformemente all’articolo 16 LSu. In caso di disaccordo con l’importo stabilito, il Cantone potrà fare opposizione contro la decisione dell’UFAS.
Conformemente all’articolo 23 capoverso 2 LSu, prima della determinazione dell’importo definitivo può essere versato, di regola, al massimo l’80 per cento dell’aiuto finanziario.
Sezione 3: Accordi di programma
Art. 13 Aiuti finanziari ai Cantoni e a terzi
Gli accordi di programma sono contratti di diritto pubblico che vengono conclusi tra il competente ufficio federale e i Cantoni.
Lo strumento dell’accordo di programma si basa sul concetto seguente: la Confederazione e il Cantone negoziano un contributo globale per un programma, vale a dire per un pacchetto di misure coordinato e coerente, che si protrae di regola per quattro anni. La prestazione finanziaria della Confederazione è improntata al raggiungimento di determinati obiettivi, risultati ed effetti. Gli accordi negoziati con i singoli Cantoni si riferiscono a obiettivi strategici precedentemente convenuti tra la Confederazione e l’insieme dei Cantoni.
L’accordo di programma si fonda sul principio guida seguente: invece di singoli sussidi legati ai progetti, i Cantoni ricevono dalla Confederazione sussidi globali o forfettari per adempiere i compiti che svolgono congiuntamente con la Confederazione.
Gli articoli 16–22 LSu disciplinano la concessione dei sussidi. In generale, i sussidi sono concessi mediante decisione formale o contratto (art. 16 cpv. 1 e 2 LSu), ma nel caso dei Cantoni questo avviene di regola sulla base di accordi di programma (art. 16 cpv. 3 LSu).
Cpv. 1
Nell’ambito della presente legge, la Confederazione intende concludere con i Cantoni accordi di programma tesi a colmare le lacune nell’offerta di custodia, ad adeguare maggiormente l’offerta ai bisogni dei genitori e a migliorare la qualità dell’offerta di custodia (lett. a–c), al fine di ottenere miglioramenti in questi settori. Tali miglioramenti, ovvero lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia, costituiranno un obiettivo sovraordinato degli accordi di programma tra la Confederazione e i Cantoni. L’obiettivo sovraordinato servirà a incitare questi ultimi a non rimanere nella situazione attuale e a sviluppare ampiamente l’ambito in questione. Questo principio implica che in generale i Cantoni dovranno investire maggiormente e, ad esempio, non potranno ridurre i loro sussidi in questo ambito.