Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Cpv. 4
Questo capoverso precisa che tutte le espressioni impiegate nelle leggi in materia di assicurazioni sociali in riferimento agli Stati membri dell’UE designano gli Stati contraenti ai quali si applica l’ALC.
Art. 19 Valutazione
L’articolo 8 LACust contiene già una disposizione analoga, cosicché gli aiuti finanziari concessi in virtù di questa legge sono stati oggetto di valutazione a più riprese (2006, 2010, 2013, 2017 e 2021).
Anche gli aiuti finanziari previsti nella nuova legge andranno dunque valutati regolarmente, in modo da verificare se gli strumenti così introdotti siano adeguati per raggiungere gli obiettivi stabiliti dal legislatore. Quest’ultimo potrà basarsi sui risultati della valutazione, per decidere eventuali modifiche del diritto vigente.
Sezione 5: Disposizioni finali
Art. 20 Disposizioni d’esecuzione
Questa norma di delega conferisce al Consiglio federale la competenza di stabilire le disposizioni d’esecuzione sulla procedura per la concessione degli aiuti finanziari e di precisare determinate definizioni. A tal fine l’Esecutivo si baserà sulle esperienze acquisite nell’ambito del programma d’incentivazione per la custodia di bambini complementare alla famiglia e in altri ambiti in cui la Confederazione stipula già oggi accordi di programma con i Cantoni. Veglierà a che la procedura sia impostata nel modo più semplice possibile sia per i beneficiari degli aiuti finanziari che per l’UFAS, l’ufficio incaricato dell’esecuzione.
Art. 21 Referendum, entrata in vigore e durata di validità
Cpv. 1
Come ogni legge federale, anche questa sottostà a referendum facoltativo. Se entro 100 giorni dalla pubblicazione ufficiale dell’atto normativo saranno raccolte 50 000 firme o almeno otto Cantoni chiederanno il referendum, la legge sarà sottoposta al voto del Popolo ed entrerà in vigore soltanto se la maggioranza dei votanti vi sarà favorevole.
Cpv. 2
Il Consiglio federale stabilirà la data dell’entrata in vigore della presente legge. Sono ipotizzabili date di entrata in vigore differenziate per le disposizioni sui contributi federali ai genitori e quelle concernenti gli accordi di programma.
La data dell’entrata in vigore andrà stabilita in modo che i Cantoni abbiano tempo a sufficienza per adeguare la propria legislazione alla procedura prevista per la concessione dei contributi di cui alla sezione 2, ma al contempo non dovrà essere troppo lontana, affinché i genitori possano beneficiare il più rapidamente possibile dei nuovi