Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
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Per quanto riguarda le lacune da colmare (lett. a), il problema sta nel fatto che per la maggioranza dei Cantoni potrebbe essere molto difficile fornire una prova del bisogno di posti al momento dell’entrata in vigore delle disposizioni, dato che ad oggi mancano le basi (statistiche) necessarie. È pertanto opportuno che nel primo periodo di programma (ovvero i primi quattro anni) la Confederazione rinunci a esigere tale prova. Il cofinanziamento a metà dei posti istituiti dai Cantoni sarà sufficiente per garantire che i Cantoni creino esclusivamente posti per i quali sussiste effettivamente un bisogno. Parallelamente, i Cantoni saranno tenuti a creare, nei primi quattro anni, le basi necessarie per fornire la prova del bisogno e indicare gli obiettivi in termini di offerta di posti per un periodo di programma successivo. Occorrerà inoltre agevolare l’introduzione di una statistica nazionale sugli ambiti di promozione previsti nella presente legge (cfr. sezione 4).
Come le misure per colmare le lacune, anche quelle per adeguare maggiormente l’offerta di custodia ai bisogni dei genitori (lett. b) fanno riferimento sia al settore prescolastico che a quello parascolastico. Si tratta di migliorare l’offerta per i genitori che lavorano la sera o con orari irregolari (p. es. lavoro su chiamata, a turni o nel fine settimana). Nel settore parascolastico si dovrebbe provvedere in particolare a una migliore garanzia dell’offerta di custodia durante le vacanze scolastiche.
La qualità dell’offerta dipende da fattori sia pedagogici che aziendali (lett. c). Le misure per migliorare la qualità potranno servire ad esempio a promuovere le attività di sviluppo, sostegno e apprendimento, a prolungare la permanenza del personale di custodia nella professione o ad aumentare la quota del personale qualificato, oppure includere la professionalizzazione nel settore della gestione e dell’amministrazione delle strutture di custodia, la riduzione del rapporto numerico tra il personale di custodia e i bambini o l’introduzione di strumenti per la garanzia della qualità.
Sia per quanto riguarda l’istituzione di nuovi posti che per la promozione della qualità dei servizi per la custodia di bambini complementare alla famiglia andrà tenuto debitamente conto delle peculiarità dei bambini in situazione di handicap.
Cpv. 2
Anche lo sviluppo della politica di sostegno alla prima infanzia nei Cantoni andrà realizzato mediante accordi di programma. Le misure in tal senso potranno riguardare sia il sostegno alla prima infanzia in generale (p. es. custodia di bambini complementare alla famiglia, formazione dei genitori, promozione precoce delle competenze linguistiche) e le prestazioni di consulenza e aiuto per affrontare le sfide nella vita quotidiana e nelle situazioni di difficoltà (p. es. prestazioni per gli educatori e altre persone di riferimento) che gli aiuti complementari all’educazione (p. es. sostegno domiciliare alle famiglie).
Cpv. 3
Secondo questo capoverso gli accordi di programma devono stabilire in particolare gli obiettivi fissati di comune accordo dalla Confederazione e dai Cantoni, nonché la partecipazione finanziaria della Confederazione. Ovviamente potranno includere anche altri punti, quali ad esempio meccanismi di controllo (controlling), la sorveglianza (monitoraggio) e l’elaborazione di rapporti (reporting).