Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 55Fedlex · Rapporto esplicativo

incremento. Per gli accordi di programma saranno stanziati 40 milioni all’anno. Sono previsti al massimo tre periodi contrattuali quadriennali (cfr. n. 4.3.2).

6.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Per l’esecuzione della nuova legge di promozione occorreranno risorse di personale supplementari.

La concessione del contributo federale rientrerà nella sfera di competenza del Cantone in cui è domiciliato il bambino. I Cantoni definiranno la procedura per la concessione dei contributi federali e designeranno l’organo competente. Trasmetteranno quindi all’UFAS un conteggio dei contributi federali concessi sul loro territorio e ne richiederanno il rimborso. L’ufficio federale competente esaminerà i conteggi, procedendo eventualmente a controlli a campione. A tal fine occorreranno presumibilmente 3 posti in equivalenti a tempo pieno (ETP). Per la negoziazione e l’esecuzione degli accordi di programma con i Cantoni occorreranno presumibilmente tra 9 e 11 ETP.

Per l’approntamento e l’introduzione di una statistica nazionale sulla custodia di bambini complementare alla famiglia e sul sostegno alla prima infanzia occorreranno tra 3,4 e 4 ETP. Successivamente, per le rilevazioni e le pubblicazioni annuali saranno necessari, in modo ricorrente, tra 1 e 1,6 ETP.

6.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

6.2.1 Ripercussioni finanziarie

Il contributo federale ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori è uno strumento di promozione che non cagionerà spese supplementari per i Cantoni, poiché essi non vi parteciperanno. Per contro, i Cantoni che vorranno concludere accordi di programma con la Confederazione dovranno sostenere spese supplementari, dato che la partecipazione della Confederazione sarà pari al massimo alla metà delle spese dei Cantoni per le misure stabilite nell’accordo di programma. Spetterà dunque esclusivamente ai Cantoni decidere quali mezzi intendono impiegare per lo sviluppo della custodia di bambini complementare alla famiglia e per lo sviluppo del sostegno alla prima infanzia nell’ambito di accordi di programma con la Confederazione.

6.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

Come illustrato al numero 6.1.2, la concessione dei contributi federali ai costi per la custodia di bambini complementare alla famiglia a carico dei genitori sarà di competenza dei Cantoni, i quali definiranno la procedura per l’esecuzione. Il fabbisogno supplementare di personale per l’esecuzione dipenderà molto dall’organizzazione del sistema di sovvenzionamento della custodia di bambini complementare alla famiglia nei singoli Cantoni: nei Cantoni che partecipano al sovvenzionamento insieme con i Comuni, sarà possibile riprendere questa forma organizzativa; nei Cantoni che hanno delegato interamente il sovvenzionamento ai Comuni, invece, l’esecuzione dovrà essere impostata da zero, almeno a livello amministrativo. In entrambi i casi, tuttavia, le