Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 52Fedlex · Rapporto esplicativo
Sezione 4: Statistiche, rapporto con il diritto europeo, valutazione
Art. 17 Statistiche
Attualmente a livello federale sono disponibili dati secondo una tipologia uniforme delle forme di custodia, che distingue gli aspetti seguenti: economie domestiche che ricorrono alla custodia di bambini complementare alla famiglia, bambini affidati a tali servizi, spese per le economie domestiche in questo ambito.
Ad oggi manca la base legale per una statistica esaustiva al riguardo; ad esempio non si dispone di dati sul numero dei posti di custodia offerti sul territorio nazionale. Questo articolo sancisce la collaborazione dei Cantoni nell’allestimento di una statistica, prescrivendo loro di fornire all’Ufficio federale di statistica i dati necessari in forma standardizzata. I dettagli relativi al contenuto della statistica andranno disciplinati a livello di ordinanza.
Questo articolo crea inoltre la base legale necessaria per l’introduzione di una statistica, oggi assente, nell’ambito della politica sul sostegno alla prima infanzia.
Art. 18 Rapporto con il diritto europeo
Poiché, in quanto prestazione familiare, il contributo federale rientrerà nel campo d’applicazione materiale dei regolamenti di coordinamento europei secondo l’allegato II dell’ALC e l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS78, occorre inserire nella nuova legge una norma di rinvio in tal senso, come già previsto nelle altre leggi in materia di assicurazioni sociali.
Cpv. 1
Questo capoverso determina il diritto applicabile, facendo riferimento al campo d’applicazione personale, agli atti giuridici pertinenti dell’UE e alla versione dell’allegato II dell’ALC vincolante per la Svizzera. Vi sono menzionati i regolamenti (CE)
n. 883/2004 e 987/2009, che sono vincolanti per la Svizzera dal terzo aggiornamento dell’allegato II dell’ALC. Tuttavia, laddove il regolamento (CE) n. 883/2004 o il regolamento (CE) n. 987/2009 vi fanno riferimento, come pure nei casi del passato, l’allegato II dell’ALC continua a far riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1408/71 e 574/72, applicabili prima del terzo aggiornamento dell’allegato II dell’ALC.
Cpv. 2
Questo capoverso disciplina la medesima questione, in modo analogo, per quanto concerne l’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
Cpv. 3
Questo capoverso conferisce al Consiglio federale la competenza di adeguare autonomamente i riferimenti agli atti giuridici dell’UE di cui ai capoversi 1 e 2 della norma di rinvio contenuta nelle leggi in materia di assicurazioni sociali, in caso di modifica dell’allegato II dell’ALC o dell’allegato K appendice 2 della Convenzione AELS.
78 RS 0.632.31