Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/34: 21.403 n Iv. pa. CSEC-N. Sostituire il finanziamento iniziale con una soluzione moderna · 65 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 47Fedlex · Rapporto esplicativo

un budget limitato e di risparmi modesti. Un pagamento retroattivo per diversi mesi non sgraverebbe dunque il loro budget.

Cpv. 2

La verifica del rispetto delle condizioni per la concessione del contributo federale e il suo versamento incomberanno ai Cantoni.

Nello specifico, sarà responsabile il Cantone in cui è domiciliato il bambino.

Cpv. 3

Spetterà ai Cantoni definire la procedura per il versamento del contributo federale, in base alle strutture e ai sistemi già esistenti nell’ambito della custodia di bambini complementare alla famiglia. In questo modo, potranno scegliere il modello più consono al loro sistema. I Cantoni dovranno garantire che, a seconda del modello scelto, le istituzioni, i Comuni, i genitori o terzi siano in grado di fornire i dati necessari per il versamento del contributo federale. Inoltre designeranno l’organo cantonale competente per l’esecuzione della legge, introdurranno meccanismi di controllo ecc.

Secondo l’articolo 46 Cost., i Cantoni si faranno carico delle spese amministrative per l’esecuzione del diritto federale.

Cpv. 4

In numerosi Cantoni la competenza per la custodia di bambini complementare alla famiglia spetta in primo luogo ai Comuni e non al Cantone. Per questo motivo, i Cantoni potranno delegare la concessione del contributo federale ai Comuni. È ipotizzabile anche una delega di compiti a un’associazione di Comuni. Alcuni Cantoni, come ad esempio quello di Vaud, hanno costituito una fondazione di diritto pubblico che coordina e promuove il potenziamento della custodia di bambini complementare alla famiglia sul territorio cantonale e gestisce anche i contributi in questo ambito. Potrebbe dunque essere opportuno delegare i compiti previsti dalla presente legge a un tale ente.

I Cantoni rimarranno in ogni caso responsabili per la corretta esecuzione della legge, a prescindere dal fatto che essi assumano direttamente oppure deleghino i compiti in questione.

Cpv. 5

Il Consiglio federale avrà la possibilità di emanare determinate prescrizioni sulla procedura cantonale. Per esempio, i Cantoni potrebbero dover garantire che i genitori abbiano a disposizione un interlocutore che li sostenga per eventuali questioni legate al versamento del contributo federale.

Art. 12 Rimborso dei contributi federali ai Cantoni

Cpv. 1

L’UFAS sarà competente per l’esecuzione della presente legge e dovrà potersi rivolgere a un unico interlocutore per Cantone. Anche se delegherà alcuni dei suoi compiti