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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»
1. ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e alle aziende di provenienza nelle quali si eseguono macellazioni occasionali (aziende di provenienza),
2. alla macellazione,
3. agli animali destinati alla macellazione;
b. Abrogata
Art. 3 lett. b, d, g, m n. 2 e p
Nella presente ordinanza si intende per:
b. bestiame da macello: gli animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e gli altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei Bovidae (bovidi) e Camelidae (camelidi);
d. ratiti: gli animali appartenenti all’ordine degli Struthioniformes, come struzzi, nandù ed emù;
g. carcassa: il corpo non scuoiato o scuoiato di un animale dopo lo stordimento e l’uccisione o l’abbattimento;
i. parti della carcassa:
2. i sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lettera b dell’ordinanza del 25 maggio 20115 concernente i sottoprodotti di origine animale;
m. azienda con un’esigua capacità produttiva: azienda nella quale in un anno:
2. la quantità di carne risultante dalla macellazione di altri animali non supera 150 000 kg;
p. macellazione occasionale: la macellazione in un’azienda di provenienza di al massimo 10 volatili da cortile o conigli domestici in una settimana o la produzione di al massimo 1000 kg di peso di macellazione all’anno;
Titolo prima dell’art. 4
Capitolo 2: Macelli, stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e aziende di provenienza
Sezione 1: Requisiti riguardanti i macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e le aziende di provenienza
Art. 4 cpv. 1 e 3
1I macelli, gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e le aziende di provenienza devono essere costruiti e sistemati in modo da separare i procedimenti puliti da quelli sudici e da evitare un insudiciamento delle carcasse e dei prodotti della macellazione.
5 RS 916.441.22