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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 15 Protezione contro gli animali infestanti

Gli animali infestanti, gli insetti, i roditori ecc. devono essere tenuti lontani dai macelli, dagli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e dai locali di macellazione delle aziende di provenienza con misure adeguate.

Art. 16 cpv. 5

5Il DFI disciplina le misure d’igiene nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nelle aziende di provenienza.

Art. 17 cpv. 1 e 1bis

1Le carcasse e i prodotti della macellazione devono essere refrigerati, sempreché non debbano essere sezionati e lavorati a temperatura di macellazione:

a. in caso di macellazione in macelli e stabilimenti per la lavorazione della selvaggina: al più tardi dopo il controllo delle carni;

b. in caso di macellazione occasionale nell’azienda di provenienza: immediatamente dopo la macellazione.

1bisLa diminuzione della temperatura deve essere continua; la temperatura di refrigerazione non deve essere superiore a 7° C per le carcasse, 4° C per i volatili da cortile e i conigli domestici e 3° C per i prodotti della macellazione.

Art. 18 cpv. 1 lett. c

1Gli animali, le carcasse e i prodotti della macellazione non possono subire un trattamento chimico o fisico prima del controllo delle carni. Sono ammessi:

c. l’impiego di coadiuvanti tecnologici, disciplinati dal DFI ai sensi dell’articolo 24 ODerr, per la scottatura dei suini e la spiumatura dei volatili da cortile e dei ratiti;

Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva, 3 e 5

1I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina devono assicurare una sorveglianza sistematica dell’igiene. La sorveglianza comprende segnatamente:

3Le aziende devono conservare i risultati dei controlli d’igiene e delle analisi microbiologiche in base al rischio per tre anni e presentarli su richiesta agli organi ufficiali di controllo.

5Le aziende di provenienza devono essere dotate di un sistema di controllo autonomo adeguato alle loro dimensioni e al volume delle macellazioni. Il sistema deve comprendere almeno un registro di macellazione che riporti la data, la specie e il numero di animali macellati e il peso di macellazione.