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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bisdell’ordinanza del 23 aprile 20086 sulla protezione degli animali (OPAn);

b. in caso di uccisione al pascolo per la produzione di carne, gli animali vengano abbattuti e dissanguati nel rispetto delle condizioni di sicurezza da una persona esperta ai sensi dell’articolo 177 capoverso 1bisOPAn;

c. il successo dello stordimento, il dissanguamento sufficiente e il sopraggiungere del decesso siano controllati e vengano adottate misure immediate se lo stordimento o il dissanguamento non siano stati eseguiti correttamente.

3Dopo il dissanguamento, gli animali sono trasportati in un macello prestabilito dove la macellazione viene terminata; sul documento di accompagnamento devono essere registrati il risultato del controllo degli animali da macello e il momento dello stordimento e del dissanguamento.

4Il detentore di animali garantisce il rispetto dei requisiti igienici in materia di macellazione; in particolare provvede a raccogliere il sangue fuoriuscito e a trasportarlo al macello insieme alle carcasse.

5Il detentore di animali deve documentare chi esegue lo stordimento e il dissanguamento degli animali nei singoli casi. Inoltre, deve documentare in modo comprensibile eventuali problemi avvenuti al momento dello stordimento e del dissanguamento e le misure adottate per porvi rimedio.

6In caso di uccisione in azienda per la produzione di carne, lo stordimento e il dissanguamento del bestiame da macello devono essere sorvegliati a campione, ma almeno una volta all’anno per azienda, da un veterinario ufficiale.

7In caso di uccisione al pascolo di bovini per la produzione di carne, l’abbattimento e il dissanguamento degli animali devono essere sorvegliati da un veterinario ufficiale.

Art. 13, rubrica

Accesso ai macelli, agli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e alle aziende di provenienza

Art. 14 cpv. 1bise 2

1bisLe aziende di provenienza devono provvedere affinché gli animali non destinati alla macellazione o la cui macellazione è vietata non abbiano accesso ai locali di macellazione.

2In deroga al capoverso 1, gli animali della specie equina, designati come animali domestici ai sensi dell’articolo 15 capoverso 2 dell’ordinanza del 18 agosto 20047 sui medicamenti veterinari, possono avere accesso alle aziende con un’esigua capacità produttiva se devono esservi uccisi ed eliminati in conformità con l’ordinanza del 25 maggio 20118 concernente i sottoprodotti di origine animale.

6 RS 455.1

7 RS 812.212.27

8 RS 916.441.22