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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine

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Ordinanza concernente il controllo e la macellazione delle carni «%ASFF_YYYY_ID»

Titolo prima dell’art. 22

Sezione 5: Notifica per la macellazione e il controllo delle entrate nei macelli e negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina

Art. 24 cpv. 3 lett. h e 5

3La dichiarazione sanitaria per i volatili da cortile deve essere effettuata da 72 a 12 ore prima della macellazione e contenere le seguenti indicazioni aggiuntive:

h. il risultato dell’analisi dei campioni prelevati dal detentore di volatili da cortile per la ricerca di infezioni da Salmonella secondo l’articolo 257a capoverso 1 lettera c OFE.

5Se è prescritto un certificato d’accompagnamento secondo l’articolo 12 OFE, la dichiarazione sanitaria deve essere effettuata dal detentore di animali su tale documento. Per gli animali della specie equina la dichiarazione deve avvenire nel passaporto per equide. Per gli animali della specie equina macellati prima del 31 dicembre del rispettivo anno di nascita, queste indicazioni vanno riportate nell’attestato di registrazione di cui all’articolo 27 capoverso 2 OIBDTA.

Titolo prima dell’art. 26a

Capitolo 4: Controllo degli animali da macello e controllo delle carni

Sezione 1: Principio

Art. 26a

Gli animali destinati alla macellazione devono essere controllati prima della macellazione. Subito dopo la macellazione deve essere eseguito un controllo delle carni. Le macellazioni occasionali sono esenti dai controlli.

Titolo prima dell’art. 27

Sezione 1a: Controllo degli animali da macello

Art. 27 cpv. 1 e 2

1Il bestiame da macello, la selvaggina d’allevamento e i ratiti devono essere controllati prima della macellazione.

2Il controllo dei volatili da cortile e dei conigli domestici destinati alla macellazione può essere effettuato per campionatura su animali di ciascun effettivo.

Art. 28 cpv. 1 e 3

1Per il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, la selvaggina d’allevamento e i ratiti, il controllo degli animali da macello può essere eseguito nell’effettivo di provenienza.