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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione «%ASFF_YYYY_ID»
Titolo prima dell’art. 3
Sezione 2: Misure d’igiene nei macelli, negli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina e nelle aziende di provenienza
Art. 3 cpv. 2
2Per le misure d’igiene nei locali di macellazione e nei locali frigoriferi delle aziende di provenienza fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 3a.
Art. 6, rubrica, nonché cpv. 1 e 2bis
Controllo delle carni
1Per il controllo delle carni di una carcassa e di parti di un animale fanno stato le prescrizioni di cui all’allegato 6.
2bisAbrogato
Art. 8 cpv. 1 lett. a n. 1
1L’idoneità al consumo è dichiarata:
a. con un bollo di idoneità al consumo:
1. apposto sui quarti o sui sesti degli animali della specie equina e bovina; è esclusa la carne di animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi,
Art. 9 cpv. 1 lett. a e b, nonché 2
1I macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina con un impianto di trasporto delle carcasse devono regolarne la velocità in modo che per ogni carcassa e per le parti dell’animale vi siano a disposizione almeno i seguenti intervalli di tempo per il controllo delle carni:
a. per gli animali della specie bovina di età superiore a otto
mesi: 4 minuti
b. per gli animali della specie bovina di età inferiore a otto mesi: 2 minuti
2Gli intervalli di tempo di cui al capoverso 1 si applicano al controllo di una carcassa e di parti dell’animale, se:
a. non ha dato luogo a contestazioni sostanziali;
b. non ha rilevato indizi di un possibile rischio per la salute dell’uomo o dell’animale o di un pregiudizio al benessere dell’animale quando era ancora in vita secondo l'articolo 30a capoverso 1 OMCC; ed
c. è stato eseguito in condizioni favorevoli sia dal profilo tecnico-aziendale che da quello del personale.