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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione «%ASFF_YYYY_ID»
Allegato 1 (art. 1)
Esigenze riguardanti i macelli e gli stabilimenti per la lavorazione della selvaggina
N. 1.1 Dotazione dei locali cpv. 1 lett. d, 1bise 3
1I locali destinati alla macellazione e al deposito di carcasse, prodotti della macellazione non imballati e carni non imballate devono essere dotati di:
d. Abrogata
1bisGli scarichi situati nel pavimento devono essere a prova di odore e coperti da una griglia secondo il numero 1.10.
3Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 1bissi applicano per analogia ai corridoi attraverso i quali vengono trasportati carcasse e prodotti della macellazione non imballati. Tali corridoi non possono essere adibiti a magazzino.
Titolo dopo il n. 1.4
1.5 Locali frigoriferi e di congelazione
N. 1.6 Dispositivi per lavarsi le mani cpv. 2 lett. a n. 2
2I lavandini devono essere provvisti di:
a. rubinetti:
2. da cui scorre acqua fredda e calda oppure acqua già temperata;
N. 1.7 Pulizia e disinfezione degli utensili
Vicino alle postazioni di lavoro devono essere disponibili:
a. installazioni adeguate per la pulizia degli utensili che entrano in contatto con le carcasse e i prodotti della macellazione, in particolare per i coltelli e le seghe;
b. acqua con una temperatura di almeno 82 °C per la disinfezione degli utensili, oppure un sistema alternativo che produca lo stesso risultato.