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Consultazione 2022/36: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 347 pagine
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Ordinanza del DFI concernente l’igiene nella macellazione «%ASFF_YYYY_ID»
Art. 10 Analisi microbiologica delle carni
1L’analisi microbiologica delle carni comprende un’analisi batteriologica di parti di muscoli e di organi e un test biologico di rilevamento di sostanze inibitrici.
2Un’analisi microbiologica delle carni deve essere presa in considerazione se a causa di alterazioni patologiche della carcassa o delle sue parti risulta difficile pronunciare una decisione di idoneità al consumo.
3L’idoneità al consumo è incerta segnatamente in caso di:
a. alterazioni anatomopatologiche che:
1. costituiscono un focolaio attivo di disseminazione batterica, come Endocarditis valvularis thromboticans,
2. possono essere un indizio acuto di disseminazione batterica, come una polmonite tromboembolica acuta, o
3. costituiscono una porta d’ingresso con segni di disseminazione, come un’ulcera della suola con complicazioni;
b. sospetto di infezioni con microrganismi patogeni per l’uomo, come salmonelle;
c. eviscerazione degli animali avvenuta oltre 90 minuti dopo lo stordimento e il dissanguamento o non eseguita a regola d’arte; la selvaggina cacciata è esclusa da questo limite di tempo;
d. dissanguamento dubbio.
4L’analisi microbiologica delle carni non è necessaria se, a causa di uno dei motivi di contestazione secondo l’allegato 7, la carcassa deve essere eliminata come sottoprodotto di origine animale.
5Il risultato dell’analisi microbiologica delle carni è uno degli elementi che, secondo l’allegato 7, devono essere presi in considerazione per decidere in merito all’utilizzabilità della carcassa. Il risultato favorevole dell’analisi microbiologica non è sufficiente da solo per dichiarare una carcassa senz’altro idonea al consumo.
Art. 12a Disposizione transitoria della modifica del …
Si applicano i seguenti termini transitori:
a. per gli adeguamenti necessari delle misure di igiene nelle aziende di provenienza secondo l’articolo 3 capoverso 2 e l’allegato 3a: 1 anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza;
b. per gli adeguamenti edilizi necessari nelle aziende di provenienza secondo l’articolo 1 capoverso 2 e l’allegato 2: 5 anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
II
1Gli allegati 1, 3–5, 7 e 14 sono modificati secondo la versione qui annessa.