Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento

Negli ultimi decenni l’imposizione delle coppie è stata oggetto di numerose discussioni volte a una sua riforma. Il Consiglio federale perseguiva in primo luogo l’obiettivo di eliminare l’onere fiscale maggiore di talune coppie sposate rispetto a coppie non sposate, giudicato anticostituzionale dal Tribunale federale. Il Consiglio federale ha sempre sostenuto la necessità di mantenere l’imposizione congiunta delle coppie sposate, considerate una comunione economica. Il 18 dicembre 2019 il Parlamento ha deciso di rinviare al Consiglio federale l’ultima proposta di riforma di quest’ultimo, ossia il progetto sull’equità dell’imposizione delle coppie e delle famiglie (18.034)1, che proponeva il modello della «tariffa multipla con calcolo alternativo dell’imposta». In tale sede il Consiglio federale era stato incaricato di presentare modelli alternativi, in particolare il modello vigente nel Cantone di Vaud (sistema di quozienti per famiglia), l’imposizione individuale o eventualmente altri modelli che riteneva appropriati. Nella sessione autunnale 2020 il Parlamento ha deciso di includere nel programma di legislatura 2019–2023 l’adozione di un messaggio concernente l’introduzione dell’imposizione individuale.2

Nel marzo del 2021 l’associazione sostenitrice dell’imposizione individuale (Verein Individualbesteuerung Schweiz) ha lanciato l’iniziativa popolare «Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)»3, dal seguente tenore:

Art. 127 cpv. 2bis Cost.

2bis Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.

Art. 197 n. 12 Cost.

12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2bis (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)

L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2bis al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.

Il 9 marzo 2021 è iniziata la raccolta delle firme, che sono state depositate alla Cancelleria federale l’8 settembre 2022. Con decisione del 4 ottobre 2022 la Cancelleria federale ha stabilito che l’iniziativa ha raccolto un numero sufficiente di firme valide

1 FF 2018 1775. Cfr. anche il messaggio aggiuntivo del 14 agosto 2019 concernente la modifica della legge federale sull’imposta federale diretta, FF 2019 4801.

2 Decreto federale del 21 settembre 2020 sul programma di legislatura 2019–2023, art. 4 obiettivo 3 provvedimento 13, FF 2020 7366.

3 FF 2021 459