Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

1.2 Diritto vigente dell’imposizione dei coniugi

1.2.1 Imposta federale diretta

1.2.1.1 Principio

L’articolo 9 della legge federale del 14 dicembre 19907 sull’imposta federale diretta (LIFD), determinante per l’imposizione dei coniugi, prevede l’imposizione congiunta. La famiglia è considerata una comunione economica e costituisce così un’unità anche dal punto di vista fiscale. I redditi dei coniugi non separati legalmente o di fatto sono cumulati, qualunque sia il regime dei beni. Le unioni domestiche registrate di coppie omosessuali hanno il medesimo statuto del matrimonio (art. 9 cpv. 1bis LIFD).

La LIFD si basa su tre tariffe per l’imposizione delle persone fisiche. L’articolo 36 LIFD contempla una tariffa di base (cpv. 1), una tariffa per il reddito complessivo di una coppia sposata (tariffa per coniugi, cpv. 2) e una tariffa per le persone che vivono in comunione domestica con i figli (tariffa per genitori, cpv. 2bis).

Se una coppia sposata (o un’altra persona) vive in comunione domestica con i figli o con persone bisognose al cui sostentamento provvede in modo essenziale, è applicabile la tariffa per genitori. Quest’ultima si basa sulla tariffa per coniugi, ma prevede uno sgravio supplementare sotto forma di deduzione dall’ammontare d’imposta di 251 franchi (stato 2022) all’anno per figlio.

1.2.1.2 Deduzione per doppio reddito

Dal reddito da attività lucrativa più basso dei due coniugi è ammessa una deduzione del 50 per cento con un importo minimo di 8100 franchi e un importo massimo di 13 400 franchi (stato 2022; art. 33 cpv. 2 LIFD). La deduzione è concessa se i coniugi non sono separati legalmente o di fatto ed entrambi conseguono un reddito da attività lucrativa.

La deduzione per doppio reddito viene attribuita non solo in caso di attività dipendente dei coniugi, ma anche in presenza di una collaborazione importante di un coniuge nella professione, nel commercio o nell’impresa dell’altro coniuge. In tal caso, a ciascuno dei coniugi è attribuita la metà del reddito lavorativo comune. Una diversa ripartizione deve essere dimostrata dalla coppia sposata.

1.2.1.3 Deduzione per coniugi

Ai coniugi viene inoltre accordata una deduzione (art. 35 cpv. 1 lett. c LIFD) pari a 2600 franchi (stato 2022).

All’epoca, Consiglio federale e Parlamento hanno motivato l’introduzione della deduzione per doppio reddito adducendo che, grazie a quel provvedimento, si riduce il maggiore onere fiscale anticostituzionale gravante sui coniugi con doppio reddito rispetto alle coppie non sposate con doppio reddito a parità di condizioni economiche. A beneficiare di questo sgravio fiscale sono anche le coppie monoreddito e le coppie sposate i cui redditi provengono da una fonte diversa dall’attività lucrativa come, nello specifico, i coniugi pensionati.

7 RS 642.11