Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/38: Legge federale sull’imposizione individuale · 117 pagine

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Rapporto esplicativo concernente l’imposizione individuale

Nella sentenza Hegetschweiler106 del 1984, il Tribunale federale ha affermato che l’imposizione individuale dei coniugi non è costituzionalmente esclusa. Ha tuttavia sottolineato che i sostenitori dell’imposizione individuale non tengono conto del fatto che l’imposizione separata in quanto tale sarebbe al massimo parzialmente utile, in particolare per le coppie con un doppio reddito, ma in tal modo potrebbe creare una disuguaglianza importante tra le coppie con reddito unico e quelle con un doppio reddito. Se in un matrimonio con reddito unico il partner che lavora dovesse pagare le imposte sul proprio reddito ad una tariffa unitaria, la coppia verrebbe tassata per il proprio reddito singolo in misura pari a quella di una persona sola con lo stesso reddito, nonostante l’esenzione fiscale del partner che non lavora. Lo svantaggio a carico di tutte le coppie sposate con una combinazione di aggiunta di fattori e tariffa unitaria persiste anche con l’imposizione individuale con tariffa unitaria, sebbene in misura massima solo nel caso del matrimonio con reddito unico. Per il matrimonio con reddito unico, l’imposizione individuale – con una tariffa unitaria – non fornisce lo sgravio costituzionalmente richiesto. Tale situazione è particolarmente discutibile se i partner sono costretti a un matrimonio con reddito unico a causa dell’impossibilità per uno dei due di intraprendere un’attività lavorativa per ragioni oggettive. Tuttavia, un’imposizione individuale dei coniugi non è di per sé costituzionalmente esclusa. Il legislatore non deve semplicemente abbinarla a una tariffa unitaria senza alcuna distinzione, ma deve – come nel caso dell’aggiunta di fattori – contrastare un onere eccessivo soprattutto per le coppie con reddito unico con misure correttive adeguate (differenziazioni tariffarie, deduzioni per le coppie sposate ecc.)107.

Secondo il Tribunale federale, sono quindi necessarie misure correttive nell’ambito dell’imposizione individuale sulla base della Costituzione in particolare per le coppie con reddito unico, al fine di evitare un onere eccessivo.

Nella variante 1 proposta non è prevista alcuna misura correttiva per le coppie con reddito unico né per le coppie con reddito secondario basso per non limitare l’aumento degli incentivi all’occupazione. In questo modo non si considerano eventuali altre persone che devono essere manutenute con il reddito prodotto. Ciò è in contrasto con la precedente giurisprudenza del Tribunale federale. La variante 1 si fonda, tuttavia, su una diversa interpretazione della capacità economica rispetto a quella fornita dal Tribunale federale nella sentenza del 1984. Ai fini della valutazione della capacità economica, con la variante 1 si prenderà quindi in considerazione soltanto il singolo individuo e non più la comunione coniugale. Il Tribunale federale ritiene una simile interpretazione conforme alla Costituzione, poiché le circostanze concrete sono notevolmente mutate dall’emanazione della decisione, in seguito alla quale è aumentato anche il numero di donne esercitanti un’attività lucrativa che provvedono al proprio mantenimento.

La variante 2 prevede l’introduzione di una deduzione decrescente per differenza di reddito, che tiene conto del fatto che il reddito conseguito serve al mantenimento anche di altre persone. Per la valutazione della capacità economica, la variante 2 si fonda quindi sulla comunione coniugale, come la sentenza emanata dal Tribunale federale nel 1984.

106 DTF 110 Ia 7

107 DTF 110 Ia 7, consid. 3b