Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/40: Decreto federale che stanzia crediti d’impegno a partire dal 2024 per i contributi destinati a misure nel quadro del programma Traffico d’agglomerato · 55 pagine
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2 Procedura preliminare
2.1 Principi e procedura del PTA
Il contributo alle infrastrutture di trasporto nell’agglomerato è retto dall’articolo 86 Cost., dall’articolo 2 capoverso 3 lettera d LFOSTRA e dagli articoli 17a–17f LUMin. I principi e la procedura in vigore per il PTA si sono dimostrati efficaci nella valutazione delle precedenti generazioni, inoltre sono ampiamente accettati a livello tecnico e politico. Rimangono dunque immutati per la 4a generazione. La Confederazione accorda pertanto contributi per infrastrutture di trasporto che rendano più efficiente e sostenibile il sistema globale dei trasporti nelle città e negli agglomerati aventi diritto ai contributi e che concorrano a uno sviluppo sostenibile del territorio svizzero.
I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario nonché del traffico pedonale e ciclistico, sempre che tali misure non beneficino già di altri finanziamenti federali32. A determinate condizioni, possono essere finanziate anche misure nelle regioni estere limitrofe. Sono invece esclusi da un possibile cofinanziamento i contributi d’esercizio e manutenzione.
I contributi della Confederazione si basano sull’efficacia globale del programma e sono compresi tra il 30 e il 50 per cento dell’importo d’investimento (art. 22 OUMin). Per utilizzare in modo efficiente le limitate risorse disponibili, ci si atterrà ai criteri stabiliti nell’articolo 17d LUMin. Ciò consentirà di cofinanziare le misure che contribuiscono a risolvere i principali problemi di trasporto e che presentano un buon rapporto costi-benefici, che saranno verosimilmente pronte per essere realizzate nell’arco di quattro anni e di cui si può garantire il finanziamento. Il Consiglio federale chiede lo sblocco di un credito d’impegno da utilizzare per finanziare queste misure.
I crediti d’impegno sono sbloccati ogni quattro anni dalle Camere federali (art. 7 lett. b LFOSTRA); ciò corrisponde a una generazione di programmi d’agglomerato. Il presente documento si riferisce all’approvazione dei crediti d’impegno per la 4a generazione di programmi e prevede lo stanziamento dei contributi a partire dal 2024.
2.2 Panoramica delle generazioni precedenti del PTA e dello stato di attuazione
2.2.1 Le generazioni precedenti del PTA
All’inizio del programma, in concomitanza con l’approvazione della legge sul fondo infrastrutturale (LFIT)33, è stato approvato un pacchetto di progetti urgenti e pronti per la realizzazione, cui sono poi seguite le prime due generazioni dei programmi d’agglomerato presentati. La 3a generazione è stata decisa dopo il trasferimento del fondo infrastrutturale al FOSTRA. Come illustrato nella tabella 1, negli ultimi 15 anni la Confederazione ha deciso di stanziare circa 7,2 miliardi di franchi per la realizzazione di misure infrastrutturali di trasporto negli agglomerati.
Tabella 1 – Contributi federali decisi, convenzioni sulle prestazioni stipulate e restituzioni (stato 31 dicembre 2021)
Contributo federale Accordi sul finanziamento Mancata realizzazione36 approvato34 stipulati35
Progetti urgenti37 2,56 mia. fr. 2,53 mia. fr. 0,05 mia. fr.
PTA 1a generazione38 1,51 mia. fr. 1,08 mia. fr. 0,05 mia. fr.
PTA 2a generazione39 1,70 mia. fr. 0,67 mia. fr. 0,01 mia. fr.
PTA 3a generazione40 1,41 mia. fr. 0,41 mia. fr. –
Totale 7,18 mia. fr. 4,69 mia. fr. 0,11 mia. fr.
I progetti urgenti sono stati realizzati, mentre l’attuazione delle misure delle prime tre generazioni del PTA è ancora in corso. Finora il fabbisogno effettivo di mezzi degli agglomerati per la realizzazione è risultato inferiore rispetto alle richieste originarie degli enti responsabili. Rimangono ancora da concludere accordi sul finanziamento per un ammontare di circa 2,5 miliardi di franchi. Non è da escludere che decisioni contrarie del Popolo o di altre autorità politiche e pianificatorie entro le scadenze previste possano bloccare la realizzazione di singoli progetti. Conformemente alle convenzioni sulle prestazioni delle prime due generazioni, il diritto ai contributi federali decisi decade dunque in assenza di un accordo sul finanziamento sottoscritto entro il 2027. Conformemente all’articolo 18 OPTA, la scadenza per la 3a generazione è fissata a fine 2025. A oggi non è possibile prevedere l’ammontare definitivo dei fondi interessati.
32 Le misure concernenti il settore del traffico ferroviario sono finanziate in primo luogo attraverso il Fondo per l’infrastruttura ferroviaria (FIF), fatta eccezione per le tratte che assicurano esclusivamente il collegamento capillare (p. es. linee tranviarie e della metropolitana) ai sensi dell’art. 49 cpv. 3 della legge federale del 20 dicembre 1957 sulle ferrovie (Lferr; RS 742.101).
33 FF 2007 7705
34 Stato dei prezzi conformemente al decreto federale
35 Stato dicembre 2021
36 Rinuncia a progetti a seguito di votazioni popolari o restituzione dei fondi da parte degli enti responsabili. Stato dicembre 2021.
37 FF 2007 7705
38 FF 2010 6087
39 FF 2014 6811
40 FF 2020 715 con aggiunta di un credito aggiuntivo per la misura «circonvallazione di Oberburg» (FF 2021 2397)