Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 46Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

La possibilità per le macchine semoventi agricole dotate di freni adeguati di raggiungere, come in altri Paesi europei (n. 1.13), i 40 km/h migliorerà i processi di lavoro agricoli. Queste macchine potranno essere spostate direttamente da un luogo di lavoro a un altro, così come avviene con i trattori, riducendo i tempi di spostamento non produttivi. Una simile agevolazione incentiva la sostituzione delle macchine più vecchie dotate di freni non efficienti e motori più inquinanti.

L’abrogazione dell’obbligo per i produttori di pneumatici di fornire un’etichetta di avvertenza per gli pneumatici invernali non adatti alla velocità massima del veicolo (n. 1.9) comporterà un risparmio contenuto per il settore in questione.

La possibilità per gli autoveicoli di lavoro di trainare un’automobile (n. 1.12) consentirà un risparmio economico nel settore coinvolto, evitando agli operatori di dover essere regolarmente accompagnati sul luogo di lavoro ogni volta che il veicolo di lavoro rimane stazionato per più giorni.

La deroga all’obbligo di immatricolazione per i carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h (n. 1.15) ridurrà gli oneri per commercianti e proprietari in relazione ai collaudi di immatricolazione. Il risparmio sui costi riguarda soprattutto le piattaforme di lavoro elevabili che si muovono a passo d’uomo, usate ad esempio per la pulizia e la manutenzione di edifici e manufatti.

La liberalizzazione dell’obbligo di esame successivo per determinati cerchioni non omologati dal costruttore (n. 1.18) implicherà un risparmio economico per i proprietari che li montano.

Le prescrizioni d’esame agevolate riguardo all’installazione di dispositivi di trazione elettrica sui veicoli d’epoca o la possibilità di montare un motore ad accensione comandata con almeno lo standard Euro 2 per i gas di scarico (n. 1.17) permetteranno al settore interessato di installare gruppi propulsori moderni a costi economicamente proporzionati.

La riformulazione delle norme di delega nell’OETV (n. 1.19) consentirà alle autorità federali di reagire in modo più flessibile e rapido alle mutevoli esigenze della mobilità in fatto di tecnica dei veicoli. Riducendo gli oneri amministrativi per l’introduzione di novità tecniche si evitano costi per l’economia nazionale, il che è importante, ad esempio, per le innovazioni tecniche sulla decarbonizzazione del traffico stradale.

6 Aspetti giuridici

La presente revisione rispetta i limiti stabiliti dal Consiglio federale con la LCStr.

6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli impegni internazionali della Svizzera.

Non si creano ostacoli tecnici al commercio con i maggiori partner commerciali della Confederazione elvetica. La compatibilità con il diritto UE e i regolamenti UNECE è garantita. Non vi sono incongruenze con i trattati bilaterali tra la Svizzera e l’UE (ATT82 e MRA83) né con le norme tecniche sui veicoli dell’accordo ONU del 20 marzo 195884.

82 Accordo del 21 giugno 1999 fra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, concluso il 21 giugno 1999, (cosiddetto Accordo sui trasporti terrestri); RS 0.740.72.

83 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità; RS 0.946.526.81.

84 Accordo delle Nazioni Unite del 20 marzo 1958 concernente l’adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite per i veicoli a ruote, gli equipaggiamenti e i pezzi che possono essere installati o usati in veicoli a ruote, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco di omologazioni concesse sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite; RS 0.741.411. 46/46 ASTRA-D-9B893401/507