Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine

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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8

tricicli a motore avrebbero dovuto essere in possesso della sottocategoria A1 (potenza del motore non superiore a 15 kW) o della categoria A (potenza del motore superiore a 15 kW). La maggior parte dei partecipanti alla consultazione si era dichiarata favorevole a queste novità.

Il 14 dicembre 2018 il Consiglio federale ha approvato parte della revisione delle disposizioni sulla licenza di condurre nell’ambito di un primo pacchetto di attuazione80. Oltre all’attuazione della proposta del 2017 concernente i quadricicli a motore, la revisione dell’OETV richiede un aumento del peso a vuoto dei tricicli a motore da 550 kg a 670 kg, in modo da includere il peso della batteria dei veicoli elettrici (cfr. art. 7 cpv. 7 e 136 cpv. 1terlett. c P-OETV).

La classificazione dei tricicli a motore nella sottocategoria A1 o nella categoria A sarà probabilmente disciplinata nell’ambito di un ulteriore pacchetto di attuazione in materia.

Art. 4 cpv. 3 categoria speciale G e cpv. 5 lett. e

Cpv. 3: conseguenza dell’adeguamento dell’articolo 161 capoverso 7 P-OETV. Cfr. anche numero 1.13 «Velocità massima di 40 km/h per autoveicoli di lavoro agricoli e forestali».

In base al diritto vigente, per essere classificati come veicoli agricoli e forestali solo i trattori possono presentare una velocità massima superiore ai 30 km/h (art. 9 cpv. 5 OETV). I veicoli eccezionali (speciali; «G») menzionati nel vigente articolo 4 capoverso 3 OAC, che non sono allo stesso tempo anche trattori, presentano dunque una velocità massima di 30 km/h (ad es. carri di lavoro o carri a motore con pneumatici larghi). Tale limitazione è mantenuta esplicitandola, in quanto anche i veicoli classificati come autoveicoli di lavoro agricoli e forestali potranno presentare una velocità massima superiore a 30 km/h (art. 161 cpv. 7 P-OETV). Senza questa precisazione per guidare autoveicoli di lavoro agricoli e forestali con velocità massima di 40 km/h e larghezza superiore alla norma basterebbe la categoria G40, ma non per quelli di larghezza pari a 2,55 m.

Cpv. 5: pur non essendo esplicitamente menzionata, l’autorizzazione a trainare rimorchi con questi veicoli a motore con la (vigente) sottocategoria B1 è sempre stata applicata. Varrà pertanto anche per la nuova sottocategoria B1 e verrà espressamente menzionata. I partecipanti alla consultazione sulla revisione delle norme relative alle licenze di condurre si erano dichiarati favorevoli.

Art. 72 cpv. 1 lett. c, frase introduttiva e n. 2 nonché lett. m (nuova)

Lett. c, frase introduttiva: nella versione italiana «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».

Lett. c n. 2: nella versione italiana «per la loro costruzione» è sostituito con «per costruzione».

Lett. m: i carri di lavoro con velocità massima per costruzione di 6 km/h potranno continuare a circolare senza targa né licenza di circolazione. La norma si rifà a quella relativa alle macchine edili utilizzate in cantieri stradali non completamente chiusi al traffico (art. 72 cpv. 1 lett. d).

Ad esempio, oltre alle piattaforme di lavoro elevabili, potrebbero essere soggetti a questa regolamentazione anche mini-escavatori o macchine con sedile di guida quali tosaerba, lavapavimenti o traccialinee, riconoscibili dal corrispondente segnale di velocità massima.

Art. 85 cpv. 2

Nella versione italiana «rimorchi speciali» è sostituito con «rimorchi eccezionali».

Allegato 4, annesso Descrizione delle categorie, sottocategorie e categorie speciali di licenza di condurre, Sottocategoria B1

La definizione della sottocategoria B1 è adattata ai nuovi contenuti (cfr. commento all’art. 3 cpv. 2).

Allegato 12 cifra V, Sottocategoria B1

I requisiti per il veicolo d’esame sono adattati alla nuova sottocategoria B1 (cfr. commento all’art. 3 cpv. 2).

80 RU 2019 191 43/46 ASTRA-D-9B893401/507