Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/42: Prescrizioni per i veicoli – Revisione parziale di quattro ordinanze in materia di circolazione stradale · 46 pagine
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Riferimento atto: ASTRA-24-18.1-61/5/8
4.4 Ordinanza del 20 novembre 1959 sull’assicurazione dei veicoli (OAV)
Art. 9 cpv. 6
Nella versione italiana «furgoncino» è sostituito con «minibus».
Art. 22 cpv. 2 lett. d e 3
Cpv. 2 lett. d: nella versione italiana «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».
Cpv. 3: nella versione italiana «veicoli speciali» è sostituito con «veicoli eccezionali».
Titolo prima dell’art. 38
«Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle» è integrato e diventa «Carri a mano provvisti di motore, monoassi e ciclomotori leggeri, sedie a rotelle, carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h».
Art. 38 cpv. 1 lett. a ed e (nuova)
Lett. a: nel testo francese il termine «voitures à bras» è sostituito con la formulazione più precisa «voitures à bras équipées d’un moteur» come è il caso nel testo vigente delle altre lingue.
Lett. e: modifica legata all’esonero dall’immatricolazione per i carri di lavoro con velocità fino a 6 km/h (cfr. art. 72 cpv. 1 lett. m P-OAC). I proprietari di tali veicoli esonerati dall’immatricolazione non dovranno più disporre di un attestato di assicurazione valido.
Art. 151d cpv. 10
Nella versione italiana «furgoncino» è sostituito con «minibus».
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni finanziarie, sull’effettivo del personale e di altro tipo per la Confederazione
Il progetto è attuabile con le risorse di personale attualmente disponibili.
Il nuovo sistema di classificazione degli autoveicoli di lavoro (n. 1.11) potrebbe portare a una riduzione tra lo 0,3 e il 2,8 per mille81 delle entrate derivanti dalla tassa sul traffico pesante rispetto agli introiti totali. Pochi tra gli attuali veicoli di trasporto (ca. 50-300) potrebbero in futuro rientrare tra i veicoli di lavoro privilegiati. La cifra precisa dipende notevolmente dal numero di casi di riduzione del peso totale volti a evitare il superamento dei limiti di carico utile e peso rimorchiabile. Per il resto, le misure proposte non avranno ripercussioni rilevanti per la Confederazione.
Malgrado il trasporto di un’automobile comporti un aumento del peso effettivo degli autoveicoli di lavoro (n. 1.12), continueranno a non essere autorizzati carichi per asse superiori a 12 t anche per quelli immatricolati come veicoli eccezionali a causa del proprio peso. Si prevedono pertanto conseguenze negative trascurabili sull’usura delle strade nazionali.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna
In merito all’usura delle strade dovuta al trasporto di automobili da parte di autoveicoli di lavoro (n. 1.12) vale quanto detto per la Confederazione (n. 5.1): i carichi per asse limitati a 12 t dovrebbero avere un impatto negativo minimo.
La liberalizzazione dell’obbligo di esame successivo per determinati cerchioni non omologati dal costruttore (n. 1.18) ridurrà gli oneri di esecuzione delle autorità cantonali.
La deroga all’obbligo di immatricolazione per i carri di lavoro con velocità massima di 6 km/h (n. 1.15) contribuirà a un lieve sgravio delle autorità cantonali competenti. In compenso, potrebbe aumentare lievemente l’impegno richiesto alla polizia stradale per i controlli.
81 Fonte: https://www.udsc.admin.ch > Documentazione > Moduli, volantini e pubblicazioni > Pubblicazioni sull’UDSC > Fatti e cifre dell’AFD. 44/46 ASTRA-D-9B893401/507