Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/48: Iniziative cantonali. ZG. Mandato politico anche in caso di maternità. Modifica della legislazione federale. BL. Partecipazione a sedute parlamentari durante il congedo di maternità. LU. Donne in politica in congedo di maternità. BS. Adempimento del mandato parlamentare durante il congedo di maternità · 11 pagine
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6 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
A livello internazionale il progetto riguarda la Convenzione n. 183 dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) sulla protezione della maternità16. Basandosi sull’articolo 2 capoverso 2 della Convenzione, la Svizzera non applica la stessa alle lavoratrici e alle attività che non rientrano nel campo d’applicazione della LL. Le funzioni politiche non sono equiparabili a un rapporto di lavoro e, di conseguenza, non rientrano nel campo d’applicazione della LL. In questo contesto la Convenzione n. 183 dell’OIL non si applica al presente progetto e non pone problemi dal punto di vista degli impegni internazionali della Svizzera.
7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità
La proposta di modifica della LIPG si basa sull’articolo 116 capoverso 3 della Costituzione federale17. Questa disposizione non definisce né il tipo né l’importo della prestazione assicurativa in caso di maternità, lasciando quindi un ampio margine di manovra al legislatore. La modifica di legge proposta dalla Commissione è conforme alla Costituzione.
7.2 Forma dell’atto
L’atto è emanato in forma di legge federale ordinaria ai sensi dell’articolo 164 Cost.
7.3 Delega di competenze legislative
La modifica non prevede norme di delega al Consiglio federale.
16 RS 0.822.728.3
17 RS 101