Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/48: Iniziative cantonali. ZG. Mandato politico anche in caso di maternità. Modifica della legislazione federale. BL. Partecipazione a sedute parlamentari durante il congedo di maternità. LU. Donne in politica in congedo di maternità. BS. Adempimento del mandato parlamentare durante il congedo di maternità · 11 pagine
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Rapporto
1 Situazione iniziale
1.1 Quadro giuridico
Secondo l’articolo 16c capoverso 1 della legge federale sulle indennità di perdita di guadagno (legge sulle indennità di perdita di guadagno, LIPG)1 il diritto all’indennità di maternità inizia il giorno del parto e ha una durata di 98 giorni a decorrere dal suo inizio (art. 16d primo periodo LIPG). L’articolo 25 dell’ordinanza sulle indennità di perdita di guadagno2, in combinato disposto con l’articolo 16d LIPG, stabilisce che il diritto all’indennità di maternità si estingue prima se la madre riprende un’attività lucrativa. Il legislatore voleva chiaramente che il congedo di maternità venisse sfruttato appieno, motivo per cui la ripresa dell’attività lucrativa porta all’estinzione del diritto anche se il lavoro viene ripreso soltanto parzialmente3.
In una decisione del 20134 il Tribunale federale ha stabilito che la ripresa di un’attività lucrativa con un salario di poco conto (stato 2021: 2300.- CHF per anno civile, calcolato pro rata per il periodo del congedo di maternità) secondo l’articolo 34d capoverso 1 dell’ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)5 non estingue il diritto all’indennità di maternità.
L’attività parlamentare è considerata un’attività lucrativa ai sensi della legislazione in materia di AVS, poiché vengono prelevati contributi sia sull’indennità per i lavori preparatori sia sulla diaria per la partecipazione a sedute e sessioni conformemente all’articolo 5 capoversi 1 e 2 della legge federale sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)6 in combinato disposto con l’articolo 7 lettera i OAVS.
1.2 Normative e prassi a livello federale
Il membro delle Camere federali (parlamentare) riceve a titolo di retribuzione una diaria per ogni giorno di presenza a sedute del proprio Consiglio o di una commissione (art. 3 cpv. 1 legge sulle indennità parlamentari [LI])7. Dall’inizio del XXI secolo è in vigore la norma secondo cui le parlamentari in congedo di maternità continuano ad avere diritto alla diaria8. Secondo l’articolo 8a capoverso 3 dell’ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari9, in combinato disposto con l’articolo 3 capoverso 3 LI10, durante il congedo di maternità le parlamentari ricevono un importo pari al 100 per cento della diaria persa. Il calcolo della durata del congedo di maternità si basa sull’articolo 35a della legge federale sul lavoro nell’industria, nell’artigianato e nel commercio (legge sul
1 RS 834.1
2 RS 834.11
3 FF 2002 6713, in particolare 6738; DTF 139 V 250 consid. 4.5 pag. 257
4 DTF 139 V 250 consid. 4.6 pag. 258.
5 RS 831.101
6 RS 831.10
7 RS 171.21
8 02.423 Iv. Pa. Normativa in materia di previdenza dei parlamentari
9 RS 171.211
10 RS 171.21