Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/48: Iniziative cantonali. ZG. Mandato politico anche in caso di maternità. Modifica della legislazione federale. BL. Partecipazione a sedute parlamentari durante il congedo di maternità. LU. Donne in politica in congedo di maternità. BS. Adempimento del mandato parlamentare durante il congedo di maternità · 11 pagine

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re in seguito. Già durante l’esame preliminare si è constatato che, per attuare le richieste delle iniziative cantonali, era necessario modificare la LIPG per fare in modo che la partecipazione volontaria alle sedute delle camere di parlamenti a livello federale, cantonale e comunale non facesse estinguere il diritto all’indennità di maternità, indipendentemente da un’eventuale indennità percepita. La Commissione ha così incaricato la sua segreteria e l’Amministrazione di sottoporle un progetto preliminare. Quest’ultimo è stato completato con la quarta iniziativa presentata dal Cantone di Basilea Città.

Il 22 agosto 2022 la Commissione ha adottato il suo progetto preliminare all’unanimità e lo ha posto in consultazione.

2.4 Varianti esaminate

2.4.1 Estensione ai membri degli esecutivi e/o dei giudiziari

La Commissione ha discusso in modo approfondito della possibilità di estendere questa eccezione ai membri degli organi esecutivi e/o giudiziari a livello federale, cantonale e comunale, così da consentire anche alle madri che fanno parte di tali organi di non perdere il diritto all’indennità di maternità nel caso partecipassero alle sedute delle camere.

I membri degli esecutivi vengono eletti da un organo o dal Popolo. Per loro non esiste un rapporto di lavoro. Non sottostanno pertanto alla legge sul lavoro e quindi neppure al divieto di occupazione di otto settimane (art. 35a LL). Negli organi esecutivi i membri si sostituiscono a vicenda.

I membri degli esecutivi presentano i loro dossier alle sedute governative. Questo richiede una preparazione che va oltre la semplice votazione a cui le parlamentari possono invece partecipare durante una seduta della camera. In pratica è quindi poco probabile che un membro del Governo partecipi soltanto sporadicamente alle sedute dell’esecutivo durante il congedo di maternità. L’attività governativa richiede un grande impegno, difficilmente conciliabile con il congedo di maternità. A dire il vero però tutte le iniziative cantonali che si vuole attuare mediante il presente progetto riguardano l’attività delle madri che fanno parte di un organo legislativo. Non sono noti problemi analoghi riscontrati dalle madri che ricoprono cariche in organi esecutivi.

I membri degli organi giudiziari impiegati a tempo pieno hanno in genere un rapporto di lavoro ma, essendo impiegati presso l’Amministrazione pubblica, appartengono a una cerchia di persone per le quali la legge sul lavoro non si applica. Lo stesso vale per i membri degli organi giudiziari impiegati a tempo parziale con o senza rapporto di lavoro. Il divieto di occupazione di otto settimane (art. 35a LL) non si applica pertanto in modo diretto a questa cerchia di persone.

Tuttavia, l’estensione dell’eccezione ai membri degli organi giudiziari potrebbe entrare in conflitto con alcune leggi cantonali sul personale applicabili ai membri degli organi giudiziari impiegati a tempo pieno. In certi casi tali leggi prevedono un divieto di occupazione di otto settimane dopo il parto o dichiarano applicabile il divieto sancito dalla legge sul lavoro. Inoltre, la maggior parte dei membri degli organi giudiziari ha un rapporto di lavoro, per cui una disparità di trattamento rispet-